1. La formulazione originaria (art. 6 del D.L. 23/2020)
L’art. 6 del D.L. 23/2020 (Decreto Liquidità), convertito con modificazioni dalla L. 40/2020, nella sua formulazione originaria prevedeva che:
“A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 31 dicembre 2020 per le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter del codice civile. Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile”. Continua a leggere
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ultima modifica: 2021-03-12T08:30:34+01:00
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