di Roberto Ferrazza, notaio in Roma
Dopo sette anni dall’ultimo intervento a Sezioni Unite (Sentenza SS. UU n. 18135/2015), la Cassazione è tornata nuovamente[1] ad occuparsi dell’edilizia residenziale convenzionata, con la decisione n. 21348 del 6 luglio 2022. In particolare, la Suprema Corte è intervenuta su due questioni che non erano state oggetto della Sentenza SS.UU. n. 18135/2015.
La prima questione – applicabilità o meno del vincolo di prezzo massimo, fino a sua estinzione mediante la procedura di affrancazione, anche alle convenzioni c.d. Bucalossi (legge n. 10/1977, artt. 7 e 8), oggi sostituite e trasfuse nelle convenzioni ex artt. 17 e 18 del D.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia, alias T.U.E.) – in realtà, era stata trattata dalla sentenza 18135 solo come obiter dictum.
Sul punto, la Cassazione n. 21348, ha deciso in maniera affermativa, enucleando il seguente principio di diritto: In materia di edilizia residenziale pubblica, a seguito degli interventi legislativi di cui all’art. 5, comma 3-bis, del D.L. n. 70 del 2011, introdotto in sede di conversione dalla l. n. 106 del 2011, e all’art. 25-undecies del D.L. n. 119 del 2018, introdotto in sede di conversione dalla l. n. 136 del 2018, il vincolo del prezzo massimo di cessione degli immobili permane fino a quando lo stesso non venga eliminato con la procedura di affrancazione di cui all’art. 31, comma 49-bis, della l. n. 448 del 1998. Tale vincolo sussiste, in virtù della sostanziale equiparazione disposta dall’art. 3, comma 63, della l. n. 662 del 1996 e dall’art. 31, comma 46, della l. n. 448 del 1998, sia per le convenzioni di cui all’art. 35 della l. n. 865 del 1971 (c.d. convenzioni PEEP), sia per quelle di cui agli artt. 7 e 8 della l. n. 10 del 1977 (c.d. convenzioni Bucalossi), poi trasferiti, senza significative modifiche, negli artt. 17 e 18 del d.P.R. n. 380 del 2001.