Come disciplinato dall’articolo 2 del D.L. 59 del 2016 con in L 119/2016 in vigore dal 3 luglio 2016.
Scopo della norma.
La norma introduce nel TUB il nuovo articolo 48-bis e prevede che il contratto di finanziamento concluso tra un imprenditore e una banca o altro soggetto autorizzato a concedere finanziamenti nei confronti del pubblico, iscritto all’albo degli intermediari autorizzati dalla Banca d’Italia, di cui all’articolo 106 del TUB, possa essere garantito dal trasferimento in favore del creditore, ovvero di una società dallo stesso controllata o collegata, della proprietà di un immobile o di un altro diritto immobiliare dell’imprenditore o di un terzo.
Tale trasferimento si intende sospensivamente condizionato all’inadempimento del debitore. Continua a leggere