[Ultima edizione cartacea] I conferimenti in denaro in sede di costituzione di Srl “ordinarie”

Articolo pubblicato sull’ultima edizione cartacea di Federnotizie del 2014, che riportiamo in continuità con la tradizione della testata.

L’art. 9 del D.L. 28 giugno 2013, n. 76 – convertito dalla Legge 9 agosto 2013, n. 99 – ha abolito l’obbligo in precedenza previsto dal legislatore a carico dei soci di una Società a Responsabilità Limitata in sede di atto costitutivo di versare in banca almeno il 25% del capitale sottoscritto in denaro (in caso di società pluripersonale), o l’intero capitale sottoscritto (in caso di società unipersonale), e nel contempo:

  • ha modificato il comma 4 dell’art. 2464 c.c. che ora è del seguente letterale tenore: «Alla sottoscrizione dell’atto costitutivo deve essere versato all’organo amministrativo nominato nell’atto costitutivo almeno il venticinque per cento dei conferimenti in danaro e l’intero soprapprezzo o, nel caso di costituzione con atto unilaterale, il loro intero ammontare. I mezzi di pagamento sono indicati nell’atto (omissis)»;
  • ha introdotto un nuovo comma 4 nell’art. 2463 c.c., il quale stabilisce che «l’ammontare del capitale può essere determinato in misura inferiore a euro diecimila, pari almeno a un euro. In tal caso i conferimenti devono farsi in denaro e devono essere versati per intero alle persone cui è affidata l’amministrazione».

A cura di Filippo Laurini

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[Ultima edizione cartacea] I conferimenti in denaro in sede di costituzione di Srl “ordinarie” ultima modifica: 2014-10-03T10:00:38+02:00 da Redazione Federnotizie