Dalla lettura sistematica della normativa stratificatasi tra il 2011 ed il 2013[1], si possono ricavare i seguenti principi in pillole:
* il vero e proprio divieto di acquisto è scomparso (risultava circoscritto all’anno 2013).
* dal 1° gennaio 2014 resta fermo solo il comma 1 ter in base al quale, quando un Comune acquista deve:
- comprovare documentalmente, con attestazione contenuta nella determina del Responsabile del Procedimento, che l’acquisto abbia le caratteristiche della indispensabilità e indilazionabilità;
- far attestare la congruità del prezzo dalla Agenzia del Demanio;
- dare notizia, sul proprio sito internet istituzionale, delle predette operazioni con indicazione del soggetto alienante e del prezzo pattuito.
Gli acquisti dei Comuni dopo il 1° gennaio 2014
ultima modifica: 2015-01-08T14:00:38+01:00
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