Antiriciclaggio: le novità del Milleproroghe

Con la conversione in legge del Decreto Legge 30 dicembre 2021 n. 162 in materia di proroga di termini legislativi (cd Milleproroghe 2022), è stata prevista una tutela rafforzata dell’identità del segnalante delle operazioni sospette in materia di antiriciclaggio, modificando il comma 3 ed aggiungendo il comma 3-bis all’art. 38 del D. Lgs. 231/2007.

È infatti previsto che in ogni fase del procedimento l’autorità giudiziaria adotti le misure necessarie ad assicurare che l’invio della segnalazione e le informazioni trasmesse, il contenuto delle medesime e l’identità dei segnalanti siano mantenuti riservati. I dati identificativi del segnalante non potranno essere inseriti nel fascicolo del Pubblico Ministero né in quello del dibattimento, né potranno essere in altro modo rivelati, salvo che ciò risulti indispensabile ai fini dell’accertamento dei reati per i quali si procede.

Solo con decreto motivato emesso dall’Autorità giudiziaria si potrà procedere alla disclosure, apprestando comunque ogni cautela necessaria a tutela del segnalante.

Al comma 3-bis è stata prevista la sanzione per la violazione della detta norma: è infatti prevista la reclusione da due a sei anni; la medesima pena si applica anche a chi rivela indebitamente notizie riguardanti l’invio della SOS e delle informazioni trasmesse dalle FIU o il contenuto delle medesime, se tali notizie siano idonee a consentire l’identificazione del segnalante.

Si tratta dunque di una novità volta a garantire la protezione dell’identità del soggetto che procede alla segnalazione di un’operazione sospetta che molto frequentemente è un notaio.

 

Antiriciclaggio: le novità del Milleproroghe ultima modifica: 2022-02-25T13:00:24+01:00 da Valentina Varlese

Limiti all’utilizzo del denaro contante: la retromarcia del Milleproroghe

Con la conversione in legge del Decreto Legge 30 dicembre 2021 n. 162 in materia di proroga di termini legislativi ( cd Milleproroghe 2022), è stata prevista una nuova modifica al limite di utilizzo del denaro contante.

Ricordiamo che la soglia era scesa a 1.000,00 Euro a decorrere dall’1 gennaio 2022 scorso in forza di quanto previsto dall’art. art. 49, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 231/ 2007, come modificato dall’art. 18 del D.L. 124/ 2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 157/2019 (pubblicata nella G.U. n. 301 del 24 dicembre 2019).

La citata legge di conversione del decreto “milleproroghe” interviene nuovamente su questo limite con il nuovo art. 6-septies, che modifica dell’articolo 49, comma 3-bis, del D.Lgs. 231/2007 in materia di limitazioni all’uso del contante prevedendo che in tale norma le parole: “31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2022” e le parole: “1° gennaio 2022” sono sostituite dalle seguenti: “1° gennaio 2023”.

Tale modifica comporta quindi che il limite di utilizzo del denaro contante risale ad Euro 2.000,00 e così sarà per tutto l’anno 2022 in corso. L’operatività della riduzione al nuovo limite di Euro 1.000,00 viene quindi prevista e spostata a decorrere dal 1° gennaio 2023.

Limiti all’utilizzo del denaro contante: la retromarcia del Milleproroghe ultima modifica: 2022-02-25T11:30:44+01:00 da Annalisa Annoni

Agevolazioni prima casa: i nuovi termini del Milleproroghe

Con la conversione in legge del Decreto-legge 30 dicembre 2021 n. 162 in materia di proroga di termini legislativi (cd Milleproroghe 2022), è stata prevista una estensione della sospensione dei termini di cui all’art. 24 del D.L. n. 23 dell’8 aprile 2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 40 del 5 giugno 2020 in tema di agevolazioni per l’acquisto della “prima casa”.

Il nuovo art. 5-septies, che modifica il predetto art. 24 del D.L. 23/20, prevede infatti che nel testo di tale norma le parole: “31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “31 marzo 2022”. Quindi i termini relativi:

  • al trasferimento della residenza nel Comune ove si trova la “prima casa” acquistata entro 18 mesi dall’acquisto;
  • all’obbligo di alienare la “prima casa” preposseduta entro un anno dall’acquisto della nuova “prima casa”;
  • all’obbligo di riacquistare entro un anno una nuova “prima casa” per evitare la decadenza per alienazione di quella preposseduta nel quinquennio dal suo acquisto;
  • alla possibilità di godere del credito di imposta procedendo all’acquisto di un immobile da destinare a propria abitazione principale entro un anno dall’alienazione della precedente “prima casa”;

vengono nuovamente sospesi fino al 31 marzo 2022.

 

Agevolazioni prima casa: i nuovi termini del Milleproroghe ultima modifica: 2022-02-25T10:00:34+01:00 da Annalisa Annoni

Assemblee ex art. 106, con il Milleproroghe avanti fino a luglio

Con la conversione in legge del Decreto Legge 30 dicembre 2021 n. 162 in materia di proroga di termini legislativi (cd Milleproroghe 2022), è stata prevista l’estensione al 31 luglio 2022 dell’applicabilità delle norme (art. 106, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27) sullo svolgimento delle assemblee delle S.P.A. e delle S.R.L..

Come anticipato da Federnotizie lo scorso 31 dicembre 2021 (quando venne pubblicato il DL), le predette assemblee potranno pertanto certamente continuare a essere tenute esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione fino al termine così prorogato.

Si conferma che il termine ultimo è ora riferito alle assemblee tenute e non a quelle convocate entro tale data.

Rimane quindi temporaneamente neutralizzato il dibattito sulla Massima 200 del Consiglio Notarile di Milano destinato a riaccendersi a partire dal 31 luglio.

La pandemia sembra allentare la sua presa, forse siamo davanti all’ultima proroga. Saranno mesi utili, si spera, per tornare ad una normalità ormai da troppo tempo dimenticata e per vedere se la verbalizzazione a distanza continui a tenere senza dover ricorrere a norme emergenziali.

 

Assemblee ex art. 106, con il Milleproroghe avanti fino a luglio ultima modifica: 2022-02-25T08:30:25+01:00 da Giovanni De Marchi

Conversione in Legge del Decreto “Milleproroghe”: principali novità di interesse notarile

NovitàLa Legge n. 21 del 26 febbraio 2021 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n. 51 del giorno 1 marzo 2021) di conversione del D.L. 183/2020 “Milleproroghe” inserisce alcune modifiche al testo originario rilevanti per l’attività notarile, fra cui le principali sono:

A) Modifiche apportate all’art. 106 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 in tema di svolgimento delle assemblee di società ed enti

La Legge di conversione ha disposto la sostituzione del comma 6 dell’art. 3 del D.L. 183/2020.

Il testo del citato articolo 106, a seguito del provvedimento in oggetto, è stato pertanto modificato inserendo al comma 1 la previsione che, in deroga al disposto degli articoli 2364 e 2478bis del Codice Civile, l’assemblea ordinaria è convocata per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020, entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio. Continua a leggere

Conversione in Legge del Decreto “Milleproroghe”: principali novità di interesse notarile ultima modifica: 2021-03-02T18:43:07+01:00 da Annalisa Annoni

Decreto Milleproroghe – Ancora in tema di termini di assemblee/riunioni degli enti non-profit

Non è stato facile tirare le fila e le conclusioni dal groviglio di date e di scadenze per le assemblee/riunioni degli organi collegiali degli enti non profit, ma forse, fino al 31 marzo prossimo, salvo modifiche in sede di conversione del d.l. 31 dicembre 2020 n. 183 (detto anche “decreto mille proroghe”), possiamo stare tranquilli.

Partiamo dal d.l. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con l. 24 aprile 2020 n. 27. Continua a leggere

Decreto Milleproroghe – Ancora in tema di termini di assemblee/riunioni degli enti non-profit ultima modifica: 2021-01-22T08:30:18+01:00 da Maria Nives Iannaccone

15 ottobre… Pardòn, 31 dicembre… anzi no, 31 marzo… La telenovela delle assemblee in videoconferenza continua

Il 29 dicembre abbiamo dato conto dell’imminente scadenza dell’efficacia dell’art. 106 in tema di assemblee, rinviando la parola definitiva alla pubblicazione del Milleproroghe, che conoscevamo solo in bozza.

Adesso possiamo confermare che, ai sensi dell’art. 3, comma 6, del DL 183/2020 (pubblicato in GU lo stesso 31 dicembre 2020), l’art. 106 sarà efficace fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiolo-gica da COVID-19 e comunque non oltre il 31 marzo 2021. Continua a leggere

15 ottobre… Pardòn, 31 dicembre… anzi no, 31 marzo… La telenovela delle assemblee in videoconferenza continua ultima modifica: 2021-01-04T14:30:27+01:00 da Giovanni De Marchi

Assemblee in audio-videoconferenza. Diamo i numeri: 106, 187, 45, VIII

L’art. 106 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, l ha salvato moltissime assemblee in questi mesi, consentendo di tenerle anche in casi “disperati” quali, per esempio:
Soci positivi o in quarantena;
Notaio positivo o in quarantena;
Soci impossibilitati comunque a recarsi fuori Comune/Regione a causa delle limitazioni alla circolazione per le norme COVID;
Soci semplicemente “pigri” (sempre che ci si possa permettere di definire tali dei lavoratori che non vogliono sprecare tempo e denaro per recarsi di persona dal notaio per dire che sì, vogliono davvero trasferire la sede sociale, come potrebbero tranquillamente dire stando davanti al PC o al telefono). Continua a leggere

Assemblee in audio-videoconferenza. Diamo i numeri: 106, 187, 45, VIII ultima modifica: 2020-12-29T18:49:13+01:00 da Giovanni De Marchi