Con la conversione in legge del Decreto Legge 30 dicembre 2021 n. 162 in materia di proroga di termini legislativi (cd Milleproroghe 2022), è stata prevista una tutela rafforzata dell’identità del segnalante delle operazioni sospette in materia di antiriciclaggio, modificando il comma 3 ed aggiungendo il comma 3-bis all’art. 38 del D. Lgs. 231/2007.
È infatti previsto che in ogni fase del procedimento l’autorità giudiziaria adotti le misure necessarie ad assicurare che l’invio della segnalazione e le informazioni trasmesse, il contenuto delle medesime e l’identità dei segnalanti siano mantenuti riservati. I dati identificativi del segnalante non potranno essere inseriti nel fascicolo del Pubblico Ministero né in quello del dibattimento, né potranno essere in altro modo rivelati, salvo che ciò risulti indispensabile ai fini dell’accertamento dei reati per i quali si procede.
Solo con decreto motivato emesso dall’Autorità giudiziaria si potrà procedere alla disclosure, apprestando comunque ogni cautela necessaria a tutela del segnalante.
Al comma 3-bis è stata prevista la sanzione per la violazione della detta norma: è infatti prevista la reclusione da due a sei anni; la medesima pena si applica anche a chi rivela indebitamente notizie riguardanti l’invio della SOS e delle informazioni trasmesse dalle FIU o il contenuto delle medesime, se tali notizie siano idonee a consentire l’identificazione del segnalante.
Si tratta dunque di una novità volta a garantire la protezione dell’identità del soggetto che procede alla segnalazione di un’operazione sospetta che molto frequentemente è un notaio.