L’introduzione c.d. a regime (sia nel periodo dal 9 marzo al 30 giugno 2020, che successivamente a tale periodo) della possibilità di svolgimento degli incontri di mediazione in via telematica, mediante sistemi di videoconferenza, con il consenso preventivo di tutte le parti coinvolte nel procedimento, pone il problema di rendere compatibile tale modalità di svolgimento a distanza degli incontri di mediazione con la successiva attività notarile, necessaria all’inserimento degli accordi medesimi nei pubblici registri.
La previsione normativa di cui all’art. 83, comma 20-bis, del D.L.17 marzo 2020, n. 18 (cd “Cura Italia”) convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n. 27 (d’ora in avanti art. 83, comma 20-bis) supera la necessità che lo svolgimento della mediazione a distanza sia prevista nel regolamento dell’organismo, come fino ad ora previsto all’art. 3, comma 4, d. lgs. 4 marzo 2010, n. 28, e relega ai regolamenti dell’organismo il compito sussidiario di disciplinare le relative modalità.
di Massimo Saraceno notaio in Roma Continua a leggere