L’utilizzo di conguagli sotto forma di legati obbligatori (che non trasferiscono cioè la titolarità di beni presenti nell’asse, ma fanno sorgere obbligazioni a carico degli onerati di cui all’art. 662 c.c.) aventi ad oggetto denaro non esistente nell’asse, a scopo divisionale, è assai frequente nella prassi, soprattutto in casi in cui vengano divisi beni non facilmente valutabili e suscettibili di variazioni di valore in conseguenze di eventi che intervengano tra il momento della redazione del testamento e quello dell’apertura della successione (si pensi a vicende societarie che incidano sulla valutazione delle azioni attribuite)[1]: il debito da conguaglio è un debito di valore[2], non liquido, che occorrerà liquidare (tenendo conto della svalutazione nel frattempo intervenuta) nel momento in cui si darà esecuzione alla disposizione testamentaria.
del Prof. Umberto Stefini Continua a leggere