Con la Legge di Stabilità 2021, art. 1, commi 1122 e 1123, legge 30 dicembre 2020 n. 178 (pubblicata in G.U. n. 322 del 30 dicembre 2020 supplemento ordinario n. 46/L), è stata riproposta la possibilità di affrancamento delle plusvalenze relative a terreni edificabili o agricoli, con l’aliquota dell’imposta sostitutiva dell’11% (pari a quella già fissata nel 2020).
Pertanto, sulla base delle nuove disposizioni, si potranno affrancare, sino al 30 giugno 2021, i terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2021 e ciò pagando l’11% del valore del terreno stesso alla data 1° gennaio 2021 risultante da apposita perizia da formalizzare entro il 30 giugno 2021. Continua a leggere