In vigore il Codice della Crisi

Il 15 luglio 2022 è entrato finalmente in vigore il Codice della Crisi.

Il d.lgs. 12 gennaio 2019 n.14 riforma le modalità di gestione delle situazioni di crisi e di insolvenza del debitore, privilegiando strumenti volti a risolvere tempestivamente le difficoltà economico-finanziarie del debitore, al fine di garantire la continuità dell’attività aziendale e i livelli occupazionali, e approdando alla liquidazione dell’attivo soltanto in extremis.

Non è un caso che anche la struttura del codice rispecchi questa preferenza. Difatti, dopo il titolo I che illustra le definizioni di alcune parole cruciali contenute nel codice, il titolo II disciplina quegli istituti volti al risanamento aziendale quando l’impresa non è ancora in una fase di crisi o di insolvenza, ma in una condizione di squilibrio economico tale da rendere probabile il verificarsi di detti stati patologici (composizione negoziata e concordato semplificato), mentre i titoli III e IV sono dedicati agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza, già conclamate, in grado di garantire la continuazione dell’attività imprenditoriale (piano attestato di risanamento, accordi di ristrutturazione, convenzione di moratoria, accordi su crediti tributari e contributivi, piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione, concordato preventivo) e, infine, il titolo V è dedicato alla liquidazione giudiziale (corrispondente al vecchio “fallimento”). Continua a leggere

In vigore il Codice della Crisi ultima modifica: 2022-09-30T08:30:53+02:00 da Maria Rosaria Lenti

Il codice della crisi e dell’insolvenza

Il d.lgs. 12 gennaio 2019 n.14 rielabora le modalità di gestione delle situazioni di crisi e di insolvenza del debitore, apportando delle importanti novità alla disciplina delle procedure concorsuali.

Il legislatore, difatti, traendo spunto dai dettami europei[1] e dai principi dell’UNCITRAL, ha strutturato la riforma sulla base dei capisaldi della “prevenzione” e della “regolazione concordata”[2], introducendo delle procedure di superamento dello stato di crisi e di insolvenza del debitore, tentando – quando si tratta di imprese – di preservare la continuità dell’attività aziendale, convinto che la cessazione dell’attività imprenditoriale danneggi eccessivamente il debitore, i creditori e l’equilibrio dei mercati.

La liquidazione giudiziale (prima definita “fallimento”) costituisce quindi la extrema ratio.[3]

Per meglio comprendere la portata della riforma, è necessario tracciarne gli ambiti soggettivi e oggettivi e i profili temporali di applicazione.

L’ambito soggettivo

Obiettivo del legislatore era quello di disciplinare compiutamente le fattispecie della crisi e dell’insolvenza del debitore, indipendentemente dalla sua qualificazione come imprenditore, consumatore o professionista.

Tale obiettivo non è stato, però, completamente conseguito.

Il codice difatti si applica all’“impresa”, che esercita, anche non a fini di lucro, un’attività commerciale, artigiana o agricola, come persona fisica, persona giuridica o altro ente collettivo o gruppo di imprese, ma prevede delle eccezioni per le società pubbliche e le grandi imprese. Continua a leggere

Il codice della crisi e dell’insolvenza ultima modifica: 2020-07-15T08:30:32+02:00 da Maria Rosaria Lenti