Il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 (G.U. serie generale n. 129 del 31 maggio 2021), convertito con legge 29 luglio 2021, n. 108 (G.U. serie generale n. 181 del 30 luglio 2021) ha apportato una sostanziale modifica all’art. 4, comma 3, Codice del terzo settore (o anche CTS) in tema di enti religiosi civilmente riconosciuti, chiarendo alcune questioni rimaste aperte nel testo originario, che avevano sinora pesato nella scelte interne di questi enti.
Prima di entrare nel merito della modifica conviene ricordare la posizione degli enti religiosi nel codice del terzo settore.
Il CTS riconosce che agli enti religiosi civilmente riconosciuti si possa applicare la disciplina degli ETS e delle imprese sociali[1] relativamente allo svolgimento delle attività permesse a tali enti.
Ne derivano i seguenti principi, di seguito meglio spiegati: (i) gli enti religiosi civilmente riconosciuti non possono assumere direttamente la qualifica né di ETS, né di imprese sociali; (ii) solo ad un loro “ramo” possono essere applicate le relative norme; (iii) il “ramo ETS” o il “ramo impresa sociale” degli enti religiosi civilmente riconosciuti, per essere riconosciuto come tale, deve esercitare una o più delle attività rispettivamente elencate negli art. 5, comma 1, CTS e art. 2, comma 1, D. Lgs. n. 112/2017; (iv) il “ramo”, non costituendo un ente autonomo, resta sempre disciplinato in prima istanza dalla normativa della Confessione che interessa l’intero ente. Continua a leggere