Il notaio non può essere ritenuto responsabile dei danni subiti da un contraente (Banca) per il fatto che lo stesso notaio
- ha erroneamente identificato l’altro contraente (mutuatario) – in un primo tempo – tramite la propria segretaria sulla base dell’originale di un documento di identità, apparentemente senza alterazioni ma poi rivelatosi falso (documento non ripresentato in originale al notaio in sede di stipula in quanto sequestrato qualche giorno prima della stipula),
- e – nel complesso – sulla base di elementi utili a formare il suo convincimento, quali la presentazione del cliente da parte di agente immobiliare e commercialista conosciuti dal notaio, l’apparente conoscenza del cliente da parte del direttore di banca – stante il comportamento amichevole dai due palesato – l’istruttoria del mutuo effettuata dalla banca, i certificati di residenza e di stato di famiglia trasmessi dalla stessa banca.