di Filippo Zabban
1. Introduzione
Per golden powers si intendono gli speciali poteri attribuiti allo Stato, e in particolare al Governo, (i) di opporsi o di dettare specifiche condizioni all’acquisito di partecipazioni, nonché (ii) di porre il veto o di dettare specifiche condizioni e prescrizioni all’adozione di determinate delibere societarie, atti e operazioni, allo scopo di salvaguardare (i) gli assetti proprietari delle società operanti in settori reputati strategici e di interesse nazionale e (ii) la titolarità e la disponibilità degli assets detenuti da tali società.
Tali poteri sono disciplinati, in via prevalente, dal D.L. 15 marzo 2012, n. 21 (conv. con modif. dalla L. 11 maggio 2012, n. 56), nel quale sono definiti, anche mediante il rinvio a fonti di normazione secondaria, l’ambito oggettivo e soggettivo, l’estensione, le condizioni e le procedure di esercizio da parte dello Stato dei suddetti poteri speciali[1].
Si tratta, segnatamente, di poteri esercitabili nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, in taluni ambiti di rilevanza strategica relativi ai settori dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni, nonché negli ulteriori settori individuati mediante norme regolamentari fra quelli indicati all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/452. Specifici poteri sono stati introdotti anche con riferimento alle operazioni che incidono sulle reti di telecomunicazione elettronica a banda larga con tecnologia di quinta generazione (5G), non oggetto delle presenti note. Continua a leggere