di Giuseppe Gallizia
Le note che seguono, dedicate alla Circolare 34/E del 20 ottobre 2022 dell’Agenzia delle Entrate (.PDF) intitolata “Disciplina fiscale dei trust ai fini dell’imposizione diretta ed indiretta“, si riferiscono soltanto alla parte di essa che riguarda la disciplina delle imposte indirette, e cercheranno di proporre, di questo tema, una lettura comparata all’esperienza professionale dei trust.[1]
Considerazioni preliminari
La Circolare esordisce con due affermazioni di ordine generale:
1) il trust pur avendo una struttura negoziale complessa, dà luogo a un unico presupposto di imposta. Si legge nella Circolare che “Il trust si sostanzia in un rapporto giuridico complesso che ha un’unica causa fiduciaria. Tutte le vicende del trust (istituzione, dotazione patrimoniale, gestione, realizzazione dell’interesse del beneficiario, raggiungimento dello scopo) sono collegate dalla medesima causa”;
2) il tributo applicabile ai trust è l’imposta sulle donazioni, D.Llgs.346/90 (Testo Unico sulle imposte di successione e donazione, TUS).