L’art. 2 del Decreto Legge in data 3 maggio 2016 n. 59 (in attesa di conversione), entrato in vigore dal 4 maggio 2016, introduce il neo art. 48 bis nel TU 385/93 e prevede un ulteriore vulnus al divieto del patto commissorio, tipicizzando, quale strumento alternativo all’ipoteca, la vendita dal debitore al creditore a scopo di garanzia, sospensivamente condizionata all’inadempimento del primo, il tutto (per quanto attenuato dal meccanismo del c.d. patto marciano) in funzione di una sempre maggiore degiurisdizionalizzazione del procedimento di recupero crediti, bisognoso di accelerare le sue tempistiche.
Perimetro soggettivo della norma:
- creditore: una banca o altro soggetto autorizzato a concedere finanziamenti nei confronti del pubblico;
- debitore: un imprenditore;
- acquirente dell’immobile a scopo di garanzia: può essere oltre che la banca finanziatrice anche una società dalla stessa banca controllata o ad essa collegata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e autorizzata ad acquistare, detenere, gestire e trasferire diritti reali immobiliari.
Vendita a scopo di garanzia (di finanziamento alle imprese ex D.L. 59/2016)
ultima modifica: 2016-05-30T15:50:07+02:00
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