L’esenzione dall’IMU per l’abitazione principale è disciplinata dal comma 741 dell’art. 1 L. 160/2019.
Il primo periodo della lettera b) di tale comma precisa che «Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente».
Il secondo periodo del medesimo comma 741 lettera b), come modificato dall’art. 5-decies D.L. 146/2021, convertito con modificazioni con L. 215/2021, disciplina, poi, il caso dei componenti di un medesimo nucleo familiare aventi dimora abituale e residenza anagrafica in immobili diversi.
A seguito della modifica normativa del 2021 (di cui si era già parlato, sollevando dubbi di legittimità costituzionale, in un precedente contributo: “Novità in materia di IMU per i componenti di un medesimo nucleo familiare“), tale norma dispone che «Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in comuni diversi, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare».