Incostituzionale l’esclusione della doppia esenzione IMU per coniugi o uniti civilmente che vivono in abitazioni diverse

L’esenzione dall’IMU per l’abitazione principale è disciplinata dal comma 741 dell’art. 1 L. 160/2019.

Il primo periodo della lettera b) di tale comma precisa che «Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente».

Il secondo periodo del medesimo comma 741 lettera b), come modificato dall’art. 5-decies D.L. 146/2021, convertito con modificazioni con L. 215/2021, disciplina, poi, il caso dei componenti di un medesimo nucleo familiare aventi dimora abituale e residenza anagrafica in immobili diversi.

A seguito della modifica normativa del 2021 (di cui si era già parlato, sollevando dubbi di legittimità costituzionale, in un precedente contributo: “Novità in materia di IMU per i componenti di un medesimo nucleo familiare“), tale norma dispone che «Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in comuni diversi, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare».

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Incostituzionale l’esclusione della doppia esenzione IMU per coniugi o uniti civilmente che vivono in abitazioni diverse ultima modifica: 2022-10-19T08:30:22+02:00 da Michele Laffranchi

Imposta Unica Comunale (IUC) – anno 2016

novita1La legge di Stabilità per il 2016 (legge 28 dicembre 2015 n. 208) ha apportato numerose modifiche alla disciplina della IUC, ossia dell’ IMU, della TASI e della TARI, con ciò confermando l’applicabilità di dette imposte anche per tutto il 2016 e rinviando a data da destinarsi la già annunciata riforma della fiscalità locale (con l’introduzione della nuova “local tax”).

La riconfermata IUC si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. Continua a leggere

Imposta Unica Comunale (IUC) – anno 2016 ultima modifica: 2016-01-13T07:23:11+01:00 da Giovanni Rizzi