Adeguamenti statuti ETS: una proroga di cui c’era bisogno

di Massimo Caccavale

L’art. 9, comma 3 – bis del Decreto Milleproroghe 2023 (D. L. 29 dicembre 2022, n. 198), introdotto dalla legge di conversione (L.  24 febbraio 2023, n. 14) pubblicata ieri in Gazzetta Ufficiale  (G.U. Serie Generale n. 49 del 27 febbraio 2023[1]) proroga di un ulteriore anno, dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023, il termine entro il quale Organizzazioni di Volontariato (ODV), Associazioni  di  promozione sociale (APS) e Onlus, possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria al fine di adeguarli alle disposizioni del Codice del Terzo Settore di cui al  D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

Modifica, infatti, l’art. 101, comma 2, del Codice, il cui testo è, dunque, il seguente: “Fino all’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall’iscrizione degli enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione sociale che si adeguano alle disposizioni inderogabili del  presente decreto entro il  31  dicembre  2023.  Entro il medesimo termine, esse possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria al fine di adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili o di introdurre clausole che escludono l’applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante specifica clausola statutaria”.

Continua a leggere

Adeguamenti statuti ETS: una proroga di cui c’era bisogno ultima modifica: 2023-02-28T11:25:59+01:00 da Redazione Federnotizie

Orientarsi sugli enti del Terzo settore con la nuova Guida di Federnotizie

Esce, per i libri di Federnotizie, la Seconda edizione del volume Terzo settore: istruzioni per l’uso. Lo abbiamo messo in vendita, da ieri, nella nostra edicola digitale. È un e-book completo sulla riforma e le prassi legate agli Enti del Terzo Settore (ETS): si va dall’inquadramento, all’iscrizione al RUNTS, passando per numerosi approfondimenti su personalità giuridica, atto costitutivo, forma societaria, fiscalità, finanziamento, trasformazione e scissione. Grazie al contributo di 11 autori abbiamo rivisto e aggiornato l’edizione del 2018, inserendo novità legislative e una bozza di Statuto. Pubblichiamo sul giornale la Prefazione al libro, invitandovi a dare un’occhiata anche al Sommario e, se interessati, ad acquistarlo, contribuendo in questo modo a sostenere le attività quotidiane di Federnotizie.


Prefazione

a cura di Matteo Mattioni e Arrigo Roveda

Il materiale raccolto in questo volume ha la sua origine nel convegno annuale di Federnotizie, tenutosi l’8 marzo 2018 a Milano, di cui la prima edizione raccoglieva gli atti.

La riforma del Terzo settore, frutto del Codice del Terzo settore (CTS) di cui al d. lgs. 3 luglio 2017, n. 117, ha avuto un percorso travagliato e soprattutto lungo, prima di veder completata la sua pratica attuazione, di cui momento fondamentale è stata la nascita del RUNTS.

Dopo quattro anni, ci è sembrato quindi necessario aggiornare il lavoro svolto alla luce dei provvedimenti attuativi, delle interpretazioni ministeriali, degli approfondimenti dottrinali e della esperienza pratica.

Se la prima edizione costituiva un supporto utile ad approfondire un tema totalmente nuovo, questa seconda edizione diventa uno strumento per affrontare i numerosi problemi che devono essere risolti da chi assiste professionalmente gli ETS.

Continua a leggere

Orientarsi sugli enti del Terzo settore con la nuova Guida di Federnotizie ultima modifica: 2022-07-22T08:30:26+02:00 da Redazione Federnotizie

Una nuova circolare ministeriale per gli ETS

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato la Circolare n. 9 del 21 aprile 2022 (.PDF) con la quale si propone di dare le basi di una prassi applicativa volta a garantire uniformità di trattamento sull’intero territorio nazionale per l’iscrizione degli enti del terzo settore nel registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS).

Una prima parte è dedicata alle questioni collegate alle nuove iscrizioni di enti che intendono assumere la qualifica di enti del terzo settore (ETS); una seconda parte invece riguarda la fase della trasmigrazione delle organizzazioni di volontariato (ODV) e delle associazioni di promozione sociale (APS) iniziata il 23 novembre 2021 con l’operatività del RUNTS, ai sensi dell’art. 54, CTS.

Si riportano brevemente i punti di maggior interesse notarile e quelli che costituiscono novità nella interpretazione delle norme del CTS e del decreto n. 106 del 15 settembre 2020 (detto anche “decreto RUNTS”).

Continua a leggere

Una nuova circolare ministeriale per gli ETS ultima modifica: 2022-04-27T08:30:44+02:00 da Maria Nives Iannaccone

Gli enti religiosi civilmente riconosciuti e le ultime novità in tema di patrimonio del “ramo ETS”

Il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 (G.U. serie generale n. 129 del 31 maggio 2021), convertito con legge 29 luglio 2021, n. 108 (G.U. serie generale n. 181 del 30 luglio 2021) ha apportato una sostanziale modifica all’art. 4, comma 3, Codice del terzo settore (o anche CTS) in tema di enti religiosi civilmente riconosciuti, chiarendo alcune questioni rimaste aperte nel testo originario, che avevano sinora pesato nella scelte interne di questi enti.

Prima di entrare nel merito della modifica conviene ricordare la posizione degli enti religiosi nel codice del terzo settore.

Il CTS riconosce che agli enti religiosi civilmente riconosciuti si possa applicare la disciplina degli ETS e delle imprese sociali[1] relativamente allo svolgimento delle attività permesse a tali enti.

Ne derivano i seguenti principi, di seguito meglio spiegati: (i) gli enti religiosi civilmente riconosciuti non possono assumere direttamente la qualifica né di ETS, né di imprese sociali; (ii) solo ad un loro “ramo” possono essere applicate le relative norme; (iii)  il “ramo ETS” o il “ramo impresa sociale” degli enti religiosi civilmente riconosciuti, per essere riconosciuto come tale, deve esercitare una o più delle attività rispettivamente elencate negli art. 5, comma 1, CTS e art. 2, comma 1, D. Lgs. n. 112/2017; (iv) il “ramo”, non costituendo un ente autonomo, resta sempre disciplinato in prima istanza dalla normativa della Confessione che interessa l’intero ente. Continua a leggere

Gli enti religiosi civilmente riconosciuti e le ultime novità in tema di patrimonio del “ramo ETS” ultima modifica: 2021-09-08T08:30:39+02:00 da Maria Nives Iannaccone

ETS e RUNTS, profili di interesse notarile

1. La riforma degli Enti del Terzo settore e il relativo Registro unico nazionale (RUNTS)

Parlare di “novità normativa” rispetto al decreto legislativo n.117, datato 3 luglio 2017, recante Codice del Terzo settore, può sembrare indice di poca reattività; in realtà, come noto, la lunga “gestazione” normativa della riforma del Terzo Settore, iniziata con la consultazione pubblica realizzata dal Governo nella primavera del 2014[1], può dirsi conclusa solo con il decreto del Ministro del Lavoro 15 settembre 2020, n. 106, pubblicato in GU n. 261 del 21 ottobre 2020 e che disciplina procedimenti e funzionamento del Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS) in attuazione dell’art. 53 del Codice.

Guarderemo, quindi, alla riforma del Terzo settore attraverso il “filtro” del predetto DM Lavoro n. 106/2020.

A cura di Enrico Maria Sironi – notaio in Gallarate

Continua a leggere

ETS e RUNTS, profili di interesse notarile ultima modifica: 2021-03-26T08:30:48+01:00 da Redazione Federnotizie

Previsioni emergenziali in materia di assemblee degli enti del Libro I del codice civile e del terzo settore

È di pochi giorni fa la delibera del Consiglio dei Ministri (del 29 luglio 2020, pubblicata nella G.U. 30 luglio 2020, n. 190) che ha prorogato, fino al 15 ottobre 2020, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” (stato d’emergenza originariamente dichiarato con del. 31 gennaio 2020, pubblicata nella G.U. 1° febbraio 2020, n. 26). Tale circostanza riporta all’attualità quanto previsto dall’art. 73, co. 4, del d.l. 18/2020 (nel testo risultante a seguito della conversione in legge).

Questa disposizione, com’è noto, prevede che fino alla data di cessazione dello stato di emergenza “le associazioni private anche non riconosciute e le fondazioni, nonché le società, comprese le società cooperative ed i consorzi, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente”.

Lo scopo della norma è con tutta evidenza quello di consentire la riunione degli organi degli enti del Libro I del codice civile mediante mezzi di telecomunicazione anche nelle ipotesi in cui tale opzione non sia espressamente contemplata e regolamentata dai relativi statuti, con il chiaro intento di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19.

La previsione deve peraltro essere letta in combinato disposto con l’art. 106 del medesimo d.l. 18/2020 e, in particolare, con i commi 2 e 8-bis (quest’ultimo introdotto dalla legge di conversione), i quali recitano:

  • co. 2: “Con l’avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le mutue assicuratrici possono prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione; le predette società possono altresì prevedere che l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, quarto comma, 2479-bis, quarto comma, e 2538, sesto comma, del codice civile, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.

  • co. 8-bis: “Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle associazioni e alle fondazioni diverse dagli enti di cui all’articolo 104, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117”.

Occorre dunque verificare in che misura le previsioni degli artt. 73 e 106 si intersechino e quali siano i rispettivi ambiti di applicazione. Una lettura piana delle norme porterebbe a ritenere che la disciplina dell’art. 73, co. 4 si applichi all’ambito residuale degli enti di cui all’articolo 104, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (e, cioè, enti con la qualifica di Onlus, Odv e Aps), testualmente esclusi dall’ambito applicativo dell’art. 106. L’estensione della disciplina dell’art. 106 a tutte le altre associazioni e fondazioni avrebbe allora il senso di consentire, in aggiunta a quanto già previsto dall’art. 73: (i) il voto in via elettronica o per corrispondenza, e (ii) che presidente e segretario/notaio non si trovino necessariamente nello stesso luogo in caso di riunioni svolte con mezzi di telecomunicazione.

Preme evidenziare come le concessioni dell’art. 106 operino non solo in assenza di previsioni statutarie ma, letteralmente, anche in deroga a eventuali previsioni contrarie. Stando dunque al tenore letterale delle disposizioni qui considerate, l’eventuale clausola statutaria di Onlus, Odv e Aps che espressamente vietasse il voto in via elettronica o per corrispondenza o che imponesse la necessaria compresenza fisica di segretario e presidente della riunione non potrebbe in alcun modo essere superata. Il che probabilmente potrebbe apparire non del tutto ragionevole alla luce delle particolari finalità di interesse generale che gli enti indicati all’articolo 104, comma 1, del codice del terzo settore devono necessariamente perseguire; finalità queste che potrebbero giustificare, per contro, maggiori aperture.

Potrebbe, comunque, essere indagata la via di superare il dato letterale dell’art. 106 (almeno nelle ipotesi in cui lo statuto sia silente al riguardo) sostenendo che la norma non avrebbe fatto altro se non codificare e rendere espliciti principi già comunque ricavabili dal sistema (e riferibili non solo all’ambito delle società ma anche a quello degli enti del primo libro). Il tentativo pare più semplice con riguardo alla non necessità della compresenza di segretario verbalizzante e presidente della riunione, non rivenendosi nell’ordinamento alcuna norma che lo imponga, come ampiamente illustrato nella recente massima n. 187 del Consiglio Notarile di Milano. In assenza di una previsione espressa, appare forse meno agevole affermare l’ammissibilità del sistema del voto in via elettronica o per corrispondenza, considerata l’incidenza che tale opzione avrebbe sulla piena attuazione del principio di collegialità.

Preme segnalare, da ultimo, che sul punto è intervenuto lo studio CNN di D. Boggiali, Emergenza COVID-19. Le disposizioni in materia di enti del Libro I del codice civile e del terzo settore nella legge di conversione del Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (DL Cura Italia), pubblicato nel notiziario CNN del 4 maggio 2020. Tale studio, da un lato, ha fornito una lettura degli artt. 73 e 106 in chiave di complementarietà, escludendo quindi una contrapposizione contenutistica tra le due disposizione; dall’altro lato, ha ritenuto che queste siano applicabili alle riunioni di tutti i diversi tipi di organi collegiali di società e di enti del libro I del codice civile, indipendentemente dall’esistenza di apposita regolamentazione statutaria in tal senso.

Previsioni emergenziali in materia di assemblee degli enti del Libro I del codice civile e del terzo settore ultima modifica: 2020-08-05T08:15:49+02:00 da Redazione Federnotizie