1. Introduzione
Il presente contributo prende spunto da una recente pronuncia giurisprudenziale e, precisamente, dalla sentenza Cassazione civile, sezione 2, dell’11 febbraio 2022 n. 4523.
La vicenda giudiziaria è stata introdotta da un atto di citazione con il quale l’attore convocava in giudizio i genitori chiedendo l’accertamento della natura simulata di due atti di trasferimento immobiliari con i quali gli stessi avevano acquistato, in quote uguali, nel 1972 e nel 1973, diverse porzioni di un immobile. Secondo l’attore, infatti, il bene era stato acquistato con denaro solo del padre e, di conseguenza, l’acquisto dissimulava, in realtà, una donazione, da parte del padre in favore della madre, della quota di metà dell’immobile.
L’attore chiedeva, dunque, l’accertamento della reale natura liberale dell’operazione, stante la potenzialità lesiva che detto atto poteva avere per i suoi diritti di legittimario in relazione alla futura successione paterna.
La richiesta era finalizzata a consentire al figlio di notificare e trascrivere immediatamente un atto di opposizione alla donazione in modo da conservare integra la possibilità di esercitare l’azione di restituzione contro eventuali aventi causa dalla donataria.