La suprema Corte nella sentenza 6096/2016 pubblicata il 30 marzo 2016, ritiene che l’atto portante una donazione non assoggettabile all’imposta propria, in quanto rientrante nei casi di “franchigia”, sarà comunque in ogni caso soggetto all’imposta di registro nella misura fissa attualmente pari ad Euro 200,00
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