Uno degli approdi più pacifici della prassi notarile è, da anni, la tassazione della donazione e della divisione sulla base del valore catastale degli immobili1. Tra le prime cose che un notaio impara è, infatti, che i “conti” di donazioni e divisioni immobiliari si fanno assumendo a riferimento, quale base imponibile, un valore almeno pari a quello risultante dalla rivalutazione della rendita catastale; fatto salvo il caso dei terreni edificabili, per i quali occorre sempre assumere il valore reale, cioè “commerciale”, degli stessi.
La ragione di questo granitico orientamento della prassi – esplicitamente confermato dalla circolare AE 06.02.2007 n. 6/E2 – è strettamente normativa. Per quanto riguarda la donazione, il riferimento è all’art. 34, comma 5, TUS (d. lgs. 31.10.1990, n. 346)3, mentre, per la divisione, occorre fare riferimento all’art. 52, comma 4, TUR (D.P.R. 26.04.1986, n. 131)4. Entrambe queste disposizioni, com’è noto, prevedono che – fatta eccezione per i terreni edificabili – il valore degli immobili non è soggetto a rettifica, se dichiarato in misura non inferiore a quella risultante dalla rivalutazione della rendita catastale per i fabbricati e del reddito dominicale per i terreni. Continua a leggere