L’art. 2929 bis c.c.: una nuova tutela per il ceto creditorio

L’art. 12, D.L. 27 giugno 2015, n. 83 convertito con legge 6 agosto 2015, n. 132, ha introdotto nel nostro ordinamento, con effetto dal 27 giugno 2015, una nuova norma per la disciplina dell’esecuzione forzata di beni oggetto di atti costitutivi di vincoli di indisponibilità o di atti di alienazione a titolo gratuito, aggiungendo, dopo l’art. 2929 del codice civile, un nuovo art. 2929bis che così dispone:

“Il creditore che sia pregiudicato da un atto del debitore, di costituzione di vincolo di indisponibilità o di alienazione, che ha per oggetto beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri, compiuto a titolo gratuito successivamente al sorgere del credito, può procedere, munito di titolo esecutivo, a esecuzione forzata, ancorchè non abbia preventivamente ottenuto sentenza dichiarativa di inefficacia, se trascrive il pignoramento nel termine di un anno dalla data in cui l’atto è stato trascritto. La disposizione di cui al presente comma si applica anche al creditore anteriore che, entro un anno dalla trascrizione dell’atto pregiudizievole, interviene nell’esecuzione da altri promossa. Continua a leggere

L’art. 2929 bis c.c.: una nuova tutela per il ceto creditorio ultima modifica: 2015-09-21T08:27:51+02:00 da Giovanni Rizzi