Ricognizione di debito ed “enunciazione” di crediti postergati da finanziamenti

Introduzione

Con una recente ordinanza (2 settembre 2022 n.25942) la Cassazione torna nuovamente ad occuparsi della annosa questione, che già avevo definito[1] come un pozzo di San Patrizio, dei finanziamenti soci richiamati in successivi atti o in verbali societari sottoposti a registrazione. Ho usato volutamente il termine “richiamati” perché con questa stringata, ma al contempo efficace decisione, la Corte ha espresso chiaramente un duplice concetto, di gran rilevanza quando ci si imbatte in atti nei quali si faccia a diverso titolo riferimento a finanziamenti o crediti dagli stessi nascenti. Da un lato, con una presa di posizione, che definirei sistematica, la Corte ha correttamente delineato la pregiudiziale condizione soggettiva, affinché possa configurarsi l’istituto della enunciazione di cui all’art. 22 D.P.R. 131/1986 (di seguito TUR); dall’altro, ha chiaramente definito quali siano le condizioni giuridiche affinché il riferimento a una posizione creditoria possa assurgere a riconoscimento di debito e qualificato tale e quindi, direttamente o anche indirettamente, attraverso lo strumento della enunciazione, assoggettato legittimamente a tassazione. Continua a leggere

Ricognizione di debito ed “enunciazione” di crediti postergati da finanziamenti ultima modifica: 2022-09-16T08:30:57+02:00 da Ruben Israel