Emergenza Covid19: nuova proroga dei termini in materia di accertamento, riscossione, adempimenti e versamenti tributari

Con il Decreto Legge n. 7 del 30 gennaio 2021 (pubblicato in pari data nella Gazzetta Ufficiale n. 24) il legislatore è intervenuto nuovamente in materia di accertamento, adempimenti e versamenti tributari, così come già con il D.L. 18/2020, con il D.L. 34/2020 ed il recente D.L. 3/2021.

In particolare l’art. 1 del D.L. 7/2021[1] prevede:

* l’integrale sostituzione del comma 1 della art. 157 del D.L. 34/2020 (convertito con modificazioni in Legge 77/2020) inerente “Proroga dei termini al fine di favorire la graduale ripresa delle attività economiche e sociali”.

Pertanto, in deroga a quanto previsto all’articolo 3 della Legge 212/2000 (rubricato “Efficacia temporale delle norme tributarie”), gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza – calcolati senza tener conto del periodo di sospensione di cui all’articolo 67, comma 1, del D.L. 18/2020 (che prevedeva la sospensione dei termini relativi all’attività degli uffici degli enti impositori dall’8 marzo al 31 maggio 2020, termine poi prorogato al 31 gennaio 2021 con D.L. 34/2020) – scadono tra l’8 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020, sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il giorno 1 marzo 2021 e il 28 febbraio 2022, salvo casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi; Continua a leggere

Emergenza Covid19: nuova proroga dei termini in materia di accertamento, riscossione, adempimenti e versamenti tributari ultima modifica: 2021-02-12T08:30:13+01:00 da Annalisa Annoni

Covid 19 e Associazione tra notai: un cavolo a merenda

Ci ha fatto particolarmente piacere ricevere, a pochi giorni dal cambio della direzione, questo contributo spontaneo di Paolo Guida su un argomento centrale quale quello dell’associazionismo. FederNotizie vuole essere un luogo aperto al dibattito soprattutto ora che le riviste cartacee faticano a tenere il passo con la velocità dei cambiamenti e che CNN Notizie ha abdicato al ruolo di informazione su temi di politica notarile. Volentieri saranno quindi ospitati contributi provenienti dall’esterno anche se la redazione non dovesse condividere l’opinione espressa.

Il dialogo e il confronto sono ricchezze che FederNotizie vuole promuovere.

I contributi esterni saranno pubblicati in un apposito spazio che chiameremo “Tribuna aperta”.


Saluto il nuovo direttore di FederNotizie con alcune considerazioni in tema di associazione tra notai anticipate da un titolo provocatorio, proprio perché conosco ed apprezzo l’arguzia e l’ironia di Arrigo Roveda, così come sono certo che la sua esperta mano porterà nella rivista dibattiti sempre utili per la categoria, anche proseguendo il lavoro di Domenico Chiofalo.

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Covid 19 e Associazione tra notai: un cavolo a merenda ultima modifica: 2021-01-29T08:30:24+01:00 da Redazione Federnotizie

Validità degli atti amministrativi in scadenza

 

L’art. 103 comma 2 del D.L. 18 del 17 marzo 2020, relativo agli effetti degli atti amministrativi in scadenza, prevedeva che “tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, […] in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 conservassero la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione della cessazione dello stato di emergenza (ad oggi 31 gennaio 2021) e quindi – ad oggi – sino all’1 maggio 2021.
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Validità degli atti amministrativi in scadenza ultima modifica: 2020-12-14T10:12:11+01:00 da Clara Trimarchi

Previsioni emergenziali in materia di assemblee degli enti del Libro I del codice civile e del terzo settore

È di pochi giorni fa la delibera del Consiglio dei Ministri (del 29 luglio 2020, pubblicata nella G.U. 30 luglio 2020, n. 190) che ha prorogato, fino al 15 ottobre 2020, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” (stato d’emergenza originariamente dichiarato con del. 31 gennaio 2020, pubblicata nella G.U. 1° febbraio 2020, n. 26). Tale circostanza riporta all’attualità quanto previsto dall’art. 73, co. 4, del d.l. 18/2020 (nel testo risultante a seguito della conversione in legge).

Questa disposizione, com’è noto, prevede che fino alla data di cessazione dello stato di emergenza “le associazioni private anche non riconosciute e le fondazioni, nonché le società, comprese le società cooperative ed i consorzi, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente”.

Lo scopo della norma è con tutta evidenza quello di consentire la riunione degli organi degli enti del Libro I del codice civile mediante mezzi di telecomunicazione anche nelle ipotesi in cui tale opzione non sia espressamente contemplata e regolamentata dai relativi statuti, con il chiaro intento di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19.

La previsione deve peraltro essere letta in combinato disposto con l’art. 106 del medesimo d.l. 18/2020 e, in particolare, con i commi 2 e 8-bis (quest’ultimo introdotto dalla legge di conversione), i quali recitano:

  • co. 2: “Con l’avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le mutue assicuratrici possono prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione; le predette società possono altresì prevedere che l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, quarto comma, 2479-bis, quarto comma, e 2538, sesto comma, del codice civile, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.

  • co. 8-bis: “Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle associazioni e alle fondazioni diverse dagli enti di cui all’articolo 104, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117”.

Occorre dunque verificare in che misura le previsioni degli artt. 73 e 106 si intersechino e quali siano i rispettivi ambiti di applicazione. Una lettura piana delle norme porterebbe a ritenere che la disciplina dell’art. 73, co. 4 si applichi all’ambito residuale degli enti di cui all’articolo 104, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (e, cioè, enti con la qualifica di Onlus, Odv e Aps), testualmente esclusi dall’ambito applicativo dell’art. 106. L’estensione della disciplina dell’art. 106 a tutte le altre associazioni e fondazioni avrebbe allora il senso di consentire, in aggiunta a quanto già previsto dall’art. 73: (i) il voto in via elettronica o per corrispondenza, e (ii) che presidente e segretario/notaio non si trovino necessariamente nello stesso luogo in caso di riunioni svolte con mezzi di telecomunicazione.

Preme evidenziare come le concessioni dell’art. 106 operino non solo in assenza di previsioni statutarie ma, letteralmente, anche in deroga a eventuali previsioni contrarie. Stando dunque al tenore letterale delle disposizioni qui considerate, l’eventuale clausola statutaria di Onlus, Odv e Aps che espressamente vietasse il voto in via elettronica o per corrispondenza o che imponesse la necessaria compresenza fisica di segretario e presidente della riunione non potrebbe in alcun modo essere superata. Il che probabilmente potrebbe apparire non del tutto ragionevole alla luce delle particolari finalità di interesse generale che gli enti indicati all’articolo 104, comma 1, del codice del terzo settore devono necessariamente perseguire; finalità queste che potrebbero giustificare, per contro, maggiori aperture.

Potrebbe, comunque, essere indagata la via di superare il dato letterale dell’art. 106 (almeno nelle ipotesi in cui lo statuto sia silente al riguardo) sostenendo che la norma non avrebbe fatto altro se non codificare e rendere espliciti principi già comunque ricavabili dal sistema (e riferibili non solo all’ambito delle società ma anche a quello degli enti del primo libro). Il tentativo pare più semplice con riguardo alla non necessità della compresenza di segretario verbalizzante e presidente della riunione, non rivenendosi nell’ordinamento alcuna norma che lo imponga, come ampiamente illustrato nella recente massima n. 187 del Consiglio Notarile di Milano. In assenza di una previsione espressa, appare forse meno agevole affermare l’ammissibilità del sistema del voto in via elettronica o per corrispondenza, considerata l’incidenza che tale opzione avrebbe sulla piena attuazione del principio di collegialità.

Preme segnalare, da ultimo, che sul punto è intervenuto lo studio CNN di D. Boggiali, Emergenza COVID-19. Le disposizioni in materia di enti del Libro I del codice civile e del terzo settore nella legge di conversione del Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (DL Cura Italia), pubblicato nel notiziario CNN del 4 maggio 2020. Tale studio, da un lato, ha fornito una lettura degli artt. 73 e 106 in chiave di complementarietà, escludendo quindi una contrapposizione contenutistica tra le due disposizione; dall’altro lato, ha ritenuto che queste siano applicabili alle riunioni di tutti i diversi tipi di organi collegiali di società e di enti del libro I del codice civile, indipendentemente dall’esistenza di apposita regolamentazione statutaria in tal senso.

Previsioni emergenziali in materia di assemblee degli enti del Libro I del codice civile e del terzo settore ultima modifica: 2020-08-05T08:15:49+02:00 da Redazione Federnotizie

Il codice della crisi e dell’insolvenza

Il d.lgs. 12 gennaio 2019 n.14 rielabora le modalità di gestione delle situazioni di crisi e di insolvenza del debitore, apportando delle importanti novità alla disciplina delle procedure concorsuali.

Il legislatore, difatti, traendo spunto dai dettami europei[1] e dai principi dell’UNCITRAL, ha strutturato la riforma sulla base dei capisaldi della “prevenzione” e della “regolazione concordata”[2], introducendo delle procedure di superamento dello stato di crisi e di insolvenza del debitore, tentando – quando si tratta di imprese – di preservare la continuità dell’attività aziendale, convinto che la cessazione dell’attività imprenditoriale danneggi eccessivamente il debitore, i creditori e l’equilibrio dei mercati.

La liquidazione giudiziale (prima definita “fallimento”) costituisce quindi la extrema ratio.[3]

Per meglio comprendere la portata della riforma, è necessario tracciarne gli ambiti soggettivi e oggettivi e i profili temporali di applicazione.

L’ambito soggettivo

Obiettivo del legislatore era quello di disciplinare compiutamente le fattispecie della crisi e dell’insolvenza del debitore, indipendentemente dalla sua qualificazione come imprenditore, consumatore o professionista.

Tale obiettivo non è stato, però, completamente conseguito.

Il codice difatti si applica all’“impresa”, che esercita, anche non a fini di lucro, un’attività commerciale, artigiana o agricola, come persona fisica, persona giuridica o altro ente collettivo o gruppo di imprese, ma prevede delle eccezioni per le società pubbliche e le grandi imprese. Continua a leggere

Il codice della crisi e dell’insolvenza ultima modifica: 2020-07-15T08:30:32+02:00 da Maria Rosaria Lenti

Legislazione Covid-19: Tabella riepilogativa su sospensione e proroga di termini

Di seguito riportiamo una tabella riepilogativa a cura del notaio Giovanni Rizzi della legislazione più recente, promulgata in stato di emergenza nazionale da Covid-19, che riassume le norme in materia di sospensione e proroga dei termini per adempimenti, atti e procedimenti che incidono direttamente o indirettamente sull’attività del notaio.

Attenzione: la Tabella seguente è stata ottimizzata per una visione su computer desktop. Per una lettura da smartphone si consiglia di posizionare il dispositivo in orizzontale.

 

Legislazione Covid-19: Tabella riepilogativa su sospensione e proroga di termini ultima modifica: 2020-05-13T08:20:23+02:00 da Giovanni Rizzi

La sospensione dei termini di prescrizione, decadenza e adempimento: incertezze applicative e possibili interpretazioni

Emergenza Coronavirus - Compra un libro e fai beneficenza

La recente normativa emergenziale, emanata per far fronte all’epidemia da COVID-19, rappresenta già un corpus di dimensioni cospicue e di elevata complessità. Com’era prevedibile, il concitato susseguirsi di provvedimenti di varia natura e diversa portata non ha certo favorito il coordinamento tra gli stessi. Ne conseguono situazioni di incertezza che, in mancanza di un intervento chiarificatore del legislatore, debbono essere risolte in via interpretativa.

Una di queste situazioni riguarda la sospensione dei termini disposta dall’art. 10 del DL 2.3.2020, n. 9. Questa disposizione ha un contenuto processuale ed uno sostanziale. Continua a leggere

La sospensione dei termini di prescrizione, decadenza e adempimento: incertezze applicative e possibili interpretazioni ultima modifica: 2020-03-25T12:53:42+01:00 da Matteo Mattioni