“In tema di responsabilità disciplinare dei notai, la fattispecie di cui all’art. 147, 1° co., lett. a), della L. n. 89 del 1913 è integrata ogni qual volta il notaio pone in essere una condotta idonea a ledere la propria dignità e reputazione all’interno della collettività in cui opera e a compromettere il decoro e il prestigio della classe notarile, senza che rilevi la sfera privata o pubblica nella quale tale condotta si è estrinsecata, dal momento che egli non è solo un libero professionista, ma riveste anche la qualità di pubblico ufficiale a cui sono delegate funzioni pubbliche. (Costituisce quindi) illecito disciplinare, ai sensi della predetta disposizione, l’omesso versamento da parte del notaio delle imposte e dei contributi previdenziali ricadenti nell’ambito della propria sfera personale, trattandosi di condotta anomala per un pubblico ufficiale avente il compito di riscuotere le imposte indirette”.
Cass. 27-9-2022, n. 28133 (.PDF)
°°°°°
Un altro intervento eccessivamente severo della Cassazione? Davvero ogni omissione contributiva od ogni definitivo accertamento di un’evasione fiscale da parte del contribuente notaio costituisce illecito disciplinare? Oppure è la massima che “dice troppo” ? Una risposta può essere tentata solo dopo aver definito la portata di questa pronuncia ricostruendo la concreta fattispecie alla quale si riferisce.