di Ruben Israel
* Testo aggiornato della relazione presentata alla riunione di studio organizzata dal Consiglio Notarile di Milano il 25 ottobre 2023.
Il mio intervento, che nasce da un aggiornamento per i colleghi del mio Distretto, verte su alcune ipotesi applicative del deposito, a mani del notaio, in connessione ad atti stipulati col suo ministero, di somme di denaro per il perseguimento di interessi meritevoli di tutela. Tratterò di alcune ipotesi in cui, per il tramite del conto dedicato (di seguito Conto), il notaio esercita una funzione, che può definirsi, in senso lato, di escrow[1] agent, seppur con utilizzo di un Conto con caratteristiche particolari che condivide le prerogative del Conto stesso quando in esso affluiscono somme destinate al pagamento delle imposte. In particolare, il deposito obbligatorio riguarda tutte le somme da pagare al notaio in relazione all’attività dallo stesso prestata, a titolo di anticipazione di imposte e tasse per le quali lo stesso notaio sia responsabile d’imposta, ovvero sostituto d’imposta. Al proposito è comunque prassi diffusa, per ragioni di ordine anche contabile, di possedere un (ulteriore) Conto, sempre vincolato, destinato alla custodia di somme di denaro oggetto di mandato da attuarsi successivamente o, come vedremo poi, anche contestualmente alla stipula[2]. Sulla connessione con gli atti stipulati vi è, a livello di prassi, una interpretazione sufficientemente estensiva che sembra legittimare il notaio a tale deposito per diverse tipologie di intervento che potrebbe, evidentemente, avvenire anche per atti che poi (per varie ragioni) non venissero stipulati, salvi, beninteso, gli obblighi di trasparenza e di restituzione che devono connotare questa funzione, senz’altro contrattuale[3], ma sempre connotata da un interesse pubblico, improntato ad un ruolo di terzietà e di imparzialità (oltre che di professionalità), correlata alla funzione di pubblico ufficiale. Non è certo un caso che i Principi di deontologia, approvati dal Consiglio Nazionale molto tempo prima dell’entrata in vigore della normativa sul Conto, sono dettati per ogni ipotesi di affidamento di somme al notaio e possono, anzi dovrebbero, costituire la guida comportamentale come una sorta di bussola anche per l’utilizzo delle somme affidate al Conto. I Principi sono molto chiari e puntuali nello stabilire il contegno del notaio nel ricevere somme, anche a prescindere dalla annotazione sul Registro delle somme e valori. In particolare, l’art. 45 dei Principi[4] stabilisce puntuali doveri di comportamento in capo al notaio depositario. In estrema sintesi, rimandando per i dettagli alla norma deontologica, essi si sostanziano nella predeterminazione scritta di contenuto, modalità e tempi di adempimento dell’incarico; richiedono, inoltre, la descrizione e le modalità di impiego di quanto affidato. Oltre a ciò, le norme deontologiche impongono l’esatta individuazione dei beneficiari e la predeterminazione dettagliata delle modalità di svincolo.