Il caso: F. agisce innanzi al Tribunale di L. per ottenere il trasferimento della proprietà di un immobile, che il convenuto G. aveva promesso di vendere all’attore con contratto preliminare. Con sentenza n.1791/2004, il Tribunale accoglie la domanda ex art. 2932 c.c.
Il convenuto impugna la sentenza, rilevando la nullità del preliminare perché contenente una condizione meramente potestativa o comunque da considerarsi illecita o impossibile.
La condizione apposta al preliminare prevedeva la stipula dell’atto definitivo solo se il promissario acquirente avesse ottenuto un mutuo necessario per il pagamento del prezzo.
A parer del ricorrente, la condizione era da ritenersi meramente potestativa in quanto la realizzabilità dell’evento era soggetta al mero potere decisionale del promissario acquirente. Inoltre, era evidente sin dall’inizio l’irrealizzabilità dell’evento dedotto in condizione, in quanto, il promissario acquirente, una volta conseguito anticipatamente il possesso del bene in forza del preliminare, non avrebbe più avuto interesse a cooperare per l’avveramento della condizione.