Il 15 luglio 2022 è entrato finalmente in vigore il Codice della Crisi.
Il d.lgs. 12 gennaio 2019 n.14 riforma le modalità di gestione delle situazioni di crisi e di insolvenza del debitore, privilegiando strumenti volti a risolvere tempestivamente le difficoltà economico-finanziarie del debitore, al fine di garantire la continuità dell’attività aziendale e i livelli occupazionali, e approdando alla liquidazione dell’attivo soltanto in extremis.
Non è un caso che anche la struttura del codice rispecchi questa preferenza. Difatti, dopo il titolo I che illustra le definizioni di alcune parole cruciali contenute nel codice, il titolo II disciplina quegli istituti volti al risanamento aziendale quando l’impresa non è ancora in una fase di crisi o di insolvenza, ma in una condizione di squilibrio economico tale da rendere probabile il verificarsi di detti stati patologici (composizione negoziata e concordato semplificato), mentre i titoli III e IV sono dedicati agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza, già conclamate, in grado di garantire la continuazione dell’attività imprenditoriale (piano attestato di risanamento, accordi di ristrutturazione, convenzione di moratoria, accordi su crediti tributari e contributivi, piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione, concordato preventivo) e, infine, il titolo V è dedicato alla liquidazione giudiziale (corrispondente al vecchio “fallimento”). Continua a leggere