È stato osservato che l’impiego dello strumento della “particolare tenuità” del fatto, previsto dall’art. 131 bis C.P., riportato in calce, ha la funzione di deflazionare il carico giudiziario ed è finalizzato a limitare l’uso della costosa gestione del processo tradizionale nei soli casi in cui ciò si renda veramente necessario.
L’istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto ovvero della “irrilevanza del fatto”, già conosciuto nell’ordinamento minorile e in quello della competenza del giudice di pace, deve essere tenuto distinto dalla c.d. “inoffensività del fatto”; quest’ultimo attiene alla totale mancanza di offensività del fatto che pertanto risulta privo di un suo elemento costitutivo e quindi in definitiva atipico e insussistente come illecito.
Diversamente l’istituto in questione presuppone un fatto tipico e pertanto costitutivo di un illecito da non ritenere punibile in ragione dei principi generali di proporzione e di economia processuale.
A cura di Arturo Brienza