Raffaele Trabace
L’art. 1, comma 565, legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di stabilità 2017) pubblicata nella G.U. n. 297 del 21-12-2016 – Suppl. Ordinario n. 57, proroga i termini delle agevolazioni per le trasformazioni e le assegnazioni/cessioni a soci con una disposizione del seguente letterale tenore:
“Le disposizioni dell’articolo 1, commi da 115 a 120, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle assegnazioni, trasformazioni e cessioni poste in essere successivamente al 30 settembre 2016 ed entro il 30 settembre 2017.
I versamenti rateali dell’imposta sostitutiva di cui al comma 120 del citato articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2017 ed entro il 16 giugno 2018.”
Come si ricorderà le agevolazioni in commento erano scadute il 30 settembre 2016 ed appare pertanto singolare che le disposizioni che contengono la proroga, che entrano in vigore il 1° gennaio 2017, estendano i benefici anche alle cessioni/assegnazioni poste in essere successivamente al 30 settembre 2016. Continua a leggere