La cessione di quota nelle società di persone costituisce modifica soggettiva dei patti sociali e come tale ricade pertanto nella previsione dell’articolo 2252 C.C. che richiede il consenso unanime dei soci, salva diversa pattuizione inserita nel contratto sociale.
Due recenti risposte a quesiti (CNN Notizie – Quesito d’Impresa n. 445.2014/I e n. 107-2015/I entrambi a firma Daniela Boggiali – Antonio Ruotolo) hanno evidenziato alcune conseguenze del principio sopra esposto.
Cedibilità e pignorabilità delle quote di società di persone alla luce dell’art. 2252 C.C.
ultima modifica: 2015-09-18T11:56:57+02:00
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