Commento a Cass. 30-7-2020, n. 16433
«L’art. 147 della legge notarile non vieta la concorrenza tra i notai, ma ne vieta le forme illecite, compreso il ricorso a procacciatori d’affari, da intendersi in senso meramente economico e non strettamente tecnico, essendo sufficiente ad integrare la condotta sanzionata il solo fatto che un terzo indirizzi un certo numero di clienti verso il notaio e che quest’ultimo ne tragga beneficio nello svolgimento dell’attività, senza che rilevi la gratuità dell’attività di procacciamento, vietata dall’art. 31 del Codice Deontologico anche se svolta a titolo non oneroso».
A leggere questa massima un brivido è inevitabile: quante volte ho “indirizzato” – gratis! – amici che mi chiedevano consiglio “a beneficio” – in verità, non sempre – di un notaio stimato? E non è forse vero che è dal passa-parola di un conoscente che arriva al notaio buona parte dei “clienti”? (Ma bisogna proprio chiamare così i cittadini che accedono a un pubblico Ufficio?) Una volta va bene, ma se solo le indicazioni dello stesso conoscente raggiungono “un certo numero”, ne risulta integrato un procacciamento vietato?!? Continua a leggere