Acquisto e successivo affitto a canone concordato

Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell’economia e delle finanze emanato in data 8 settembre 2015 e pubblicato nella G.U. n. 282 del 3.12.2015 è stata data attuazione alla disciplina di cui all’Art 21 della Legge 164/2014[1] secondo la quale la cessione di immobili abitativi non di lusso fatta da società che abbiano costruito o ristrutturato a favore di persone fisiche non esercenti attività commerciali, genera in capo a queste ultime un credito di imposta da dedurre dall’IRPEF pari al 20% del prezzo di acquisto dell’immobile risultante dall’atto notarile di compravendita, nel limite massimo complessivo di euro 300.000,00, oltre ad IVA, deduzione da suddividersi in otto rate annuali di pari importo a partire dal periodo di imposta nel quale avviene la stipula del contratto di locazione.

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Acquisto e successivo affitto a canone concordato ultima modifica: 2015-12-16T11:44:41+01:00 da Valentina Rubertelli

Acquisto e successivo affitto a canone concordato

Art. 21 Legge 164/2014[1]

La cessione di immobili abitativi non di lusso fatta da società che abbiano costruito o ristrutturato a favore di persone fisiche non esercenti attività commerciali genera in capo a queste ultime un credito di imposta da dedurre dall’Irpef pari al 20% del costo della abitazione fino ad un massimo di 300.000,00 euro da suddividere in otto rate annuali a condizione che:

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Acquisto e successivo affitto a canone concordato ultima modifica: 2015-01-08T13:59:38+01:00 da Valentina Rubertelli