Legge di stabilità per il 2022 e Bonus Fiscali

La Legge di Stabilità 2022, ovvero la Legge 30 dicembre 2021 n. 234 (pubblicata in G.U. n. 310 del 31 dicembre 2021 supplemento ordinario n. 49/L), è intervenuta per prorogare e/o modificare in maniera più o meno rilevante la disciplina relati ai seguenti bonus fiscali:

  1. Bonus ristrutturazione edilizia e per l’acquisto e la realizzazione di parcheggi e posti auto ( 16-bis, comma 1, DPR 22 dicembre 1986 n. 917, T.U.I.R.);
  2. Eco-bonus ( 1, comma 48, legge 13 dicembre 2010 n. 220 e art. 14 D.L. 4 giugno 2013 n. 63 conv. con legge 3 agosto 2013 n. 90);
  3. Sisma-Bonus ( 16, comma 1, D.L. 4 giugno 2013 n. 63 conv. con legge 3 agosto 2013 n. 90);
  4. Super-Bonus 110% (art. 119 D.L. 19 maggio 2020 n. 34 conv. con legge 17 luglio 2020 n. 77);
  5. Bonus Facciate (art. 1, comma 219, legge 27 dicembre 2019 n. 160);
  6. Bonus Verde ( 1, comma 12, legge 27 dicembre 2017 n. 205);
  7. Bonus mobili e grandi elettrodomestici ( 16, comma 2, D.L. 4 giugno 2013 n. 63 conv. con legge 3 agosto 2013 n. 90);
  8. Bonus “Acqua Potabile” ( 1, commi da 62 a 65 legge 178/2020).

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Legge di stabilità per il 2022 e Bonus Fiscali ultima modifica: 2022-01-21T08:30:52+01:00 da Giovanni Rizzi

Novità in materia di bonus per la ristrutturazione e l’efficientamento energetico degli immobili

NOVITA'La legge di Bilancio 2022 (L. 30 dicembre 2021, n. 234, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”, pubblicata in G.U. 31 dicembre 2021 n. 310, supp. ord. n. 49L) ha apportato delle sensibili modifiche alle norme in tema di bonus e agevolazioni fiscali inerenti la ristrutturazione e l’efficientamento energetico degli immobili.

In linea generale e di primissima sintesi, si può osservare che la gran parte delle agevolazioni fiscali attualmente previste è stata confermata e prorogata per gli anni a venire (pur con temperamenti e limitazioni, soprattutto in materia di c.d. Super-bonus 110%); d’altro canto, è stata introdotta una nuova agevolazione, finalizzata al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche (nuovo art. 119-ter, L. 17 luglio 2020, n. 77).


Bonus Fiscali 110% Per un articolato approfondimento sulle caratteristiche di ciascuna agevolazione si rimanda all’ebook edito da Federnotizie “Guida Bonus Fiscali”, a cura del notaio Giovanni Rizzi.


1) Super-bonus (detrazione 110%”): l’agevolazione rimane ma viene distinta per categorie di soggetti (art. 119 D.L. 19 maggio 2020 n. 34, convertito con L. 17 luglio 2020 n. 77)

L’articolo 1, comma 28 della Legge di Bilancio introduce una proroga della misura del Superbonus 110%, la quale è diversamente articolata in funzione sia del soggetto beneficiario che del frangente temporale entro il quale le spese sono state sostenute. In alcuni casi, permane il vincolo di avanzamento dei lavori alla data del 30 giugno 2022. Continua a leggere

Novità in materia di bonus per la ristrutturazione e l’efficientamento energetico degli immobili ultima modifica: 2022-01-03T13:00:21+01:00 da Matteo Verzì

Il Decreto “Rilancio” 2020: le novità sui bonus fiscali

Di seguito riportiamo una serie di indicazioni e tabelle riepilogative a cura del notaio Giovanni Rizzi sulla legislazione più recente per il rilancio dell’economia a seguito dell’emergenza nazionale da Covid-19. In particolare si fa riferimento al cosiddetto super-bonus fiscale del 110% per lavori di efficientamento energetico e riduzione del rischio sismico.

Attenzione: le Tabelle presenti in questa pagina sono state ottimizzate per una visione su computer desktop. Per una lettura da smartphone si consiglia di posizionare il dispositivo in orizzontale.

 

1. Il super-bonus (detrazione al 110%) – Art. 119 D.L. 19 maggio 2020 n. 34 convertito con Legge 17 luglio 2020 n. 77

Beneficio fiscale

Viene aumentata al 110% la detrazione fiscale ai fini IRPEF prevista dalla vigente normativa per una serie di interventi di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico (quali descritti nel testo a seguire).

Presupposti temporali per l’applicazione del beneficio

Il beneficio spetta sulle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per gli interventi descritti di seguito.

Indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono, in linea con la prassi in materia, per l’applicazione dell’aliquota corretta occorre fare riferimento:

  • alla data dell’effettivo pagamento (criterio di cassa) per le persone fisiche, gli esercenti arti e professioni e gli enti non commerciali;
  • alla data di ultimazione della prestazione, indipendentemente dalla data dei pagamenti, per le imprese individuali, le societa` e gli enti commerciali (criterio di competenza).

In ogni caso, come tutte le detrazioni d’imposta, l’agevolazione e` ammessa entro il limite che trova capienza nell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi. In sostanza, la quota annuale della detrazione che non trova capienza nell’imposta lorda di ciascun anno, non può` essere utilizzata in diminuzione dell’imposta lorda dei periodi d’imposta successivi, né essere chiesta a rimborso. Continua a leggere

Il Decreto “Rilancio” 2020: le novità sui bonus fiscali ultima modifica: 2020-07-30T08:15:35+02:00 da Giovanni Rizzi