Il Tribunale di Salerno, con Sentenza 2305 del maggio 2016, ha ritenuto applicabile l’azione revocatoria ordinaria (art. 2901 Cod. Civ.) ad una donazione indiretta.
Utilizzando il ragionamento espresso dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite (Cass. civ. sez. un., 5 agosto 1992, n. 9282, ribadito da Cass. civ., 2 febbraio 2016, n. 1986 e Cass. civ., 27 febbraio 2004, n. 4015), secondo la quale nell’ipotesi di acquisto di bene immobile con denaro messo a disposizione dal genitore ed intestazione dell’immobile al figlio, oggetto della donazione è il bene immobile e non il danaro, il Tribunale di Salerno ha ritenuto di poter revocare, ex art. 2901 cod. civ., la donazione indiretta, consentendo così ai creditori del disponente di potersi rivalere sugli immobili oggetto di donazione. Continua a leggere