“L’iniziativa del procedimento disciplinare a carico dei notai, regolata dall’art. 153 della L. n. 89 del 1913, è sottoposta a termini che, in mancanza di un’espressa qualificazione di perentorietà, sono ordinatori; cionondimeno, pur non essendo prevista dall’art. 146 della legge notarile la decadenza o l’estinzione dell’azione intempestiva ed essendo il sistema presidiato dalla prescrizione, l’espressione “senza indugio”, utilizzata dal cit. art. 153, comma 2 (“Il procedimento è promosso senza indugio, se risultano sussistenti gli elementi costitutivi di un fatto disciplinarmente rilevante”), impone al giudice l’obbligo di accertare se il tempo impiegato all’uopo possa considerarsi adeguato in relazione all’esigenza di celerità richiesta, giacché la pendenza della fase delle indagini produce un inevitabile pregiudizio indiretto sulla vita e sull’esercizio della professione del notaio assoggettato, oltre a rendere progressivamente più difficile, per quest’ultimo, approntare un’adeguata difesa”. (Cass. 12-3-2021, n. 7051)
Questa la massima. Nella sua prima parte essa ribadisce la stabile giurisprudenza sul carattere ordinatorio del termine, la cui decorrenza temporale va tuttavia precisata; nella seconda, prescrive invece una valutazione in fatto che finora non era stata espressamente indicata nell’àmbito del nostro procedimento disciplinare e che è poi la ragione concreta del parziale rinvio del giudizio disposto dinanzi alla Corte d’appello: il lettore paziente scoprirà il seguito della vicenda…