Speciale Volontaria Giurisdizione: il Reimpiego

Qualche settimana addietro, il 24 marzo 2023, abbiamo pubblicato la bozza di due richieste di autorizzazione, con i relativi provvedimenti, frutto del lavoro del Gruppo di studio istituito presso il Consiglio Notarile di Milano [1], utili come guida per le prime applicazioni dell’articolo 21 del D. Lgs. 10 otto­bre 2022, n. 149.

Una terza bozza ci era stata inviata, ma abbiamo ritenuto opportuno svolgere qualche riflessione più approfondita riguardo a quanto nella bozza si prevede per il reimpiego.

E’ noto che l’espressione utilizzata dal legislatore al terzo comma dell’art. 21 “il notaio, nell’atto di autorizzazione, determina le cautele necessarie per il reimpiego del medesimo” ha causato qualche imbarazzo agli interpreti. Rinviando, per quanto riguarda il reimpiego nell’amministrazione dei beni ereditari, alle molto convincenti conclusioni contenute nello studio del Consiglio Nazionale del Notariato a firma Ernesto Fabiani – Luisa Piccolo, possiamo qui riportare ciò che nel medesimo pregevole studio viene scritto con riguardo al reimpiego di quanto ricavato dall’alienazione di un bene dell’incapace, tema che qui più specificamente interessa. Continua a leggere

Speciale Volontaria Giurisdizione: il Reimpiego ultima modifica: 2023-04-28T08:30:31+02:00 da Redazione Federnotizie

La legittimazione del notaio ad autorizzare un atto con contestuale nomina di curatore speciale

di Giovanni Santarcangelo

Una dei tanti dubbi sorti durante i primi convegni, è se il notaio, nell’autorizzare un atto di straordinaria amministrazione per il quale ricorra conflitto di interessi tra entrambi i genitori e il figlio minore, possa nominare anche il curatore speciale per il compimento dell’atto, oppure se tale nomina sia riservata solo al giudice tutelare.

Normativa

L’art. 320, comma 6, c.c. dispone: «Se sorge conflitto di interessi patrimoniali tra i figli soggetti alla stessa responsabilità genitoriale, o tra essi e i genitori o quello di essi che esercita in via esclusiva la responsabilità genitoriale, il giudice tutelare nomina ai figli un curatore speciale.»

Dottrina

Come rileva la dottrina, quando il conflitto di interessi ricorre tra entrambi i genitori e il minore soggetto alla responsabilità genitoriale, il legislatore, mosso dal timore che i genitori in conflitto possano sacrificare ai propri gli interessi del figlio o siano indotti a curare gli interessi di un figlio a preferenza di quelli degli altri (De Rosa, 233; Stella Richter-Sgroi, 429, nota 114; Santarcangelo, II, 64), blocca in toto l’esercizio della responsabilità genitoriale e, come in ogni altra ipotesi di impedimento temporaneo, richiede la nomina di un curatore speciale, che sostituisce i genitori nel compimento dell’atto (cfr. anche art. 321 c.c.) (Santarcangelo, II, 64). Il conflitto d’interessi che colpisce entrambi i genitori costituisce un’ipotesi tipica d’impedimento giuridico all’esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori (Mazzacane, 148; Santarcangelo, II, 64).

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