Qualche settimana addietro, il 24 marzo 2023, abbiamo pubblicato la bozza di due richieste di autorizzazione, con i relativi provvedimenti, frutto del lavoro del Gruppo di studio istituito presso il Consiglio Notarile di Milano [1], utili come guida per le prime applicazioni dell’articolo 21 del D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149.
Una terza bozza ci era stata inviata, ma abbiamo ritenuto opportuno svolgere qualche riflessione più approfondita riguardo a quanto nella bozza si prevede per il reimpiego.
E’ noto che l’espressione utilizzata dal legislatore al terzo comma dell’art. 21 “il notaio, nell’atto di autorizzazione, determina le cautele necessarie per il reimpiego del medesimo” ha causato qualche imbarazzo agli interpreti. Rinviando, per quanto riguarda il reimpiego nell’amministrazione dei beni ereditari, alle molto convincenti conclusioni contenute nello studio del Consiglio Nazionale del Notariato a firma Ernesto Fabiani – Luisa Piccolo, possiamo qui riportare ciò che nel medesimo pregevole studio viene scritto con riguardo al reimpiego di quanto ricavato dall’alienazione di un bene dell’incapace, tema che qui più specificamente interessa. Continua a leggere