L’atto pubblico ricevuto dal notaio è titolo esecutivo non solo per la riscossione forzata delle somme dovute in virtù del medesimo, ma anche per l’esecuzione forzata degli obblighi di consegna di beni mobili e di rilascio di beni immobili.
Pertanto, ove la locazione sia conclusa nella forma dell’atto pubblico ed occorra procedere allo sfratto di un conduttore moroso o licenziato, il proprietario potrà avviare direttamente l’esecuzione forzata richiedendo all’Ufficiale Giudiziario la notifica del precetto e dell’avviso di rilascio.
Le riflessioni che seguono vertono sulla possibilità di estendere l’attività notarile ad un campo ancora poco battuto: quello delle locazioni.
Senza alcuna pretesa di esaustività[1], verranno evidenziati i vantaggi conseguenti alla stipula del contratto di locazione nella forma dell’atto pubblico rispetto a quella della scrittura privata la quale, ove autenticata, costituisce titolo esecutivo solo per la riscossione coattiva delle somme dovute in virtù della medesima.
Esaminati brevemente i termini processuali e le principali variabili connesse al giudizio di sfratto, si darà quindi conto della valenza dell’atto pubblico quale titolo esecutivo per il rilascio.
Verrà quindi tratteggiata la fase esecutiva, per poi individuare il contenuto minimo dell’atto.
Da ultimo, si passeranno in rassegna alcune ipotesi applicative.
Sommario: I) La particolare realtà delle locazioni; II) L’iter giudiziario per ottenere il provvedimento di sfratto; II.1) I tempi per la notifica; II.2) L’udienza di convalida e le tutele del conduttore; II.3) L’eventuale passaggio dal rito sommario al rito speciale; II.4) Il provvedimento di rilascio; III) Il titolo esecutivo quale unica condizione dell’azione esecutiva; IV) L’atto pubblico quale titolo esecutivo per il rilascio; V) L’esecuzione forzata dell’obbligo di rilascio e le opposizioni dell’esecutato; V.1) Il contenuto dell’atto pubblico; VI) Ipotesi applicative; VII) Considerazioni finali.
di Tullio Alberto Lops, notaio in Pistoia