Il divieto per il notaio di ricevere atti “espressamente proibiti dalla legge”, ai sensi dell’art. 28 Legge n. 89/1913, comprende anche gli atti affetti da nullità assoluta, quali quelli che includono patti successori.
La CO.RE.DI. Toscana, dopo aver avviato procedimento disciplinare nei confronti di un notaio, ha comminato la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione per sei mesi avendo rilevato la violazione dell’art. 28 della Legge Notarile, per aver ricevuto un atto proibito dalla Legge. Continua a leggere