La Suprema Corte di Cassazione con Ordinanza n° 11101 del 27 aprile 2023, in relazione a un ricorso, in tema di assicurazioni sulla vita, proposto prima della sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 11421 del 30 aprile 2021 (si veda articolo “Polizza sulla vita a favore di “eredi legittimi o testamentari”: principi di diritto dopo la recente pronuncia delle sezioni unite” pubblicato su Federnotizie il 2 luglio 2021), che ha composto il contrasto giurisprudenziale fra quanto statuito da Cassazione n. 19210/2015 ed il filone maggioritario di segno contrario, è ritornata sul tema, statuendo, in ossequio ai principi di diritto sanciti dalle Sezioni Unite, che l’acquisto del diritto alla prestazione assicurativa in favore degli eredi del beneficiario premorto allo stipulante opera “iure hereditatis” e “non iure proprio“, nella medesima misura che sarebbe spettata al beneficiario premorto.
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L’assicurazione sulla vita: aspetti controversi e casistica
Sommario
1. Inquadramento: contratto a favore di terzi, funzione, divieto di patti successori – 2. La designazione del beneficiario – 3. La revoca della designazione – 4. Corollari dell’acquisto del diritto alla prestazione assicurativa in forza del contratto di assicurazione – 5. Casistica – 5.1. Assicurazione sulla vita a favore degli eredi legittimi – 5.2. Assicurazione sulla vita e rinuncia all’eredità – 5.3. Disposizione testamentaria della somma assicurata – 5.4. Modifica della designazione contenuta nel testamento con successiva designazione comunicata per iscritto all’assicuratore – 5.5. Estinzione del potere di revoca della designazione – 5.6. Premorienza del beneficiario e mancata sostituzione della designazione – 5.7. Premorienza di uno dei beneficiari e mancata sostituzione della designazione – 5.8. Mancata designazione del beneficiario
di Alessandro Torroni
1. Inquadramento: contratto a favore di terzi, funzione, divieto di patti successori
Il contatto di assicurazione sulla vita, la cui prestazione deve eseguirsi dopo la morte dello stipulante, rientra nella figura generale del contratto a favore di terzo[1] ma la sua disciplina – dovendo la prestazione oggetto del contratto essere eseguita dopo la morte del contraente – si interseca con la disciplina successoria. Questa commistione di discipline, contrattuale e successoria, porta con sé alcuni aspetti problematici, come risulta evidente dall’ampia casistica giurisprudenziale che interessa l’istituto.
Il contratto di assicurazione sulla vita assolve ad una doppia funzione: di risparmio, rispetto al contraente/assicurato e previdenziale, rispetto al terzo beneficiario. La indicata funzione previdenziale/assistenziale connota di una rilevanza particolare la scelta della persona del beneficiario. La prestazione a favore del beneficiario non corrisponde con il sacrificio economico del contrante/assicurato poiché sarà costituita dal capitale versato dal contraente, accresciuto dalla gestione che l’assicuratore ha compiuto del capitale medesimo fino al verificarsi dell’evento assicurato[2]. Questa dissociazione tra sacrificio economico del contraente e prestazione a favore del beneficiario è tenuta in considerazione dal legislatore: in presenza dei presupposti di legge, sono oggetto degli istituti della revocazione a favore dei creditori, della collazione, dell’imputazione ex sé e della riduzione delle donazioni i premi pagati all’assicuratore e non la prestazione assicurativa erogata a favore del beneficiario (art. 1923, comma 2, c.c.).