Il 30 settembre è passato. Le assemblee digitali no

Ebbene sì: l’art. 106 del d.l. 18/2020 non è stato prorogato. Il termine del 30 settembre 2026 è scaduto, nessun decreto dell’ultima ora, nessun emendamento salvifico in un Milleproroghe. Da domani, dunque, cosa accadrà? Le assemblee societarie torneranno in presenza, con sala, sedie, caffè tiepido e il socio che arriva in ritardo perché non trova parcheggio?

No.

Non è una sorpresa, e chi ci legge da tempo lo sa. Lo dicevamo già su Federnotizie, lo ha messo nero su bianco la Massima 216 della “Commissione Società” del Consiglio Notarile di Milano, e qualche giorno fa lo ha ribadito Mario Notari sul Corriere della Sera. Il concetto è sempre lo stesso: le norme “emergenziali” non erano poi così emergenziali. Erano, semplicemente, le regole ordinarie che aspettavano di essere notate. L’art. 106 è servito da apripista: ha fatto il suo lavoro, ha tenuto la porta aperta finché il diritto comune (e il buonsenso) non hanno preso posto in sala (virtuale).

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La terapia di gruppo dell’Articolo 106: l’ultima (inutile) proroga e chi ancor oggi preferisce il baraccone all’aula digitale

Ebbene sì, eccoci di nuovo qui. Come il Natale che torna ogni anno puntuale, ma senza la gioia dei regali, è arrivato il Decreto Milleproroghe (d.l. 31 dicembre 2025, n. 200). E con esso, l’immancabile e inspiegabile estensione del termine di efficacia dell’art. 106, comma 7, d.l. 17 marzo 2020, n. 18. Questo venerabile fossile normativo, nato in piena emergenza pandemica, è stato nuovamente strappato all’oblio e prorogato – tenetevi forte – fino al 30 settembre 2026.

Il talento del Legislatore, lo sappiamo, è inversamente proporzionale alla semplicità del quadro normativo. Siamo di fronte a una tecnica legislativa abominevole e con un tempismo degno di un bradipo. Siamo già stati qui, puntuali ogni anno, a commentare proroghe precedenti, chiedendoci: la riapertura dei termini serviva? No.

Da tempo i notai, illuminati e pragmatici, hanno chiarito che la possibilità di tenere assemblee full digital, cioè in totale videoconferenza, non è una deroga emergenziale, ma la semplice applicazione di principi giuridici già esistenti.

La Massima 187 del Consiglio Notarile di Milano (risalente addirittura a marzo 2020, prima ancora dell’entrata in vigore dell’art. 106) ha stabilito con chiarezza che l’intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione può riguardare la totalità dei partecipanti, presidente incluso. Il principio è solido: se l’assemblea è convocata in un luogo fisico, è sufficiente la presenza del solo segretario o notaio; ma nel caso di assemblea non convocata in un luogo fisico (come l’assemblea totalitaria o, appunto, l’assemblea full digital), non è necessaria la presenza di alcun soggetto in alcun determinato luogo, dovendo il notaio rogante solo trovarsi nel proprio ambito territoriale.

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La storia infinita dell’articolo 106

La Legge n. 18 del 23 febbraio 2024 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2024), portante conversione con modificazioni del D.L. n. 215 del 20 dicembre 2023 (c.d. “Milleproroghe”), scrive un’altra puntata, ma non l’ultima, della vicenda nata nel periodo emergenziale con l’art. 106, comma 7, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27.

In forza di tale ultima norma lo svolgimento delle assemblee in full conference sarà consentito, pur in assenza di previsioni statutarie, sino al 30 aprile 2024.

Ma è già certa un’ulteriore proroga al 31 dicembre 2024, prevista dal “DDL Capitali”, di cui si attende la pubblicazione in Gazzetta.

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Assemblee in telecomunicazione: storia di una rivoluzione*

a cura di Filippo Laurini

* Testo aggiornato della relazione presentata al Convegno
organizzato dal Consiglio Notarile di Potenza il 16 giugno 2023

1. All’attuale sviluppo e diffusione della partecipazione virtuale alle assemblee delle società di capitali si è giunti, com’è noto, partendo dal dibattito, sorto verso la fine degli anni ’90 a seguito dell’evoluzione dei sistemi di teleconferenza, che aveva visto la giurisprudenza onoraria contraria[1] al loro utilizzo in tale ambito[2], ma con il passaggio delle omologazioni al notariato, invece aperture positive soprattutto della dottrina e della prassi notarile. Aperture culminate con la Massima del Consiglio Notarile di Milano I/2000, che ne ammetteva la legittimità, condizionandola però al pieno rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci[3]. Posizione poi fatta propria dalla riforma del diritto societario del 2003, che – con la novella dell’art. 2370 c.c. – ha legittimato l’intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, purché previsto espressamente dallo statuto sociale [4].

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Assemblee full digital: una proroga di cui non si sentiva la mancanza

Un anno fa esatto scrivevamo su queste colonne: “È stata approvata dal Parlamento la conversione in legge dell’importante “Decreto Milleproroghe 2022”. Con la consueta tecnica legislativa che tanto allieta gli addetti ai lavori, rendendo pressoché impossibile ricostruire la data di entrata in vigore di una norma e i suoi termini in caso di norma a suo tempo emergenziale ed ora provvisoria, possiamo comunque confermare che è stata prevista l’estensione dell’applicabilità delle norme (art. 106, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27) sullo svolgimento delle assemblee delle S.P.A. e delle S.R.L. al 31 luglio 2022. […] La pandemia sembra allentare la sua presa, forse siamo davanti all’ultima proroga. Saranno mesi utili, si spera, per tornare ad una normalità ormai da troppo tempo dimenticata e per vedere se la verbalizzazione a distanza continui a tenere senza dover ricorrere a norme emergenziali”.

E, in effetti, il termine del 31 luglio 2022 è felicemente scaduto, la norma non è stata prorogata, si è continuato a tenere in sola videoconferenza (“full digital”, dicono alcune clausole statutarie) le assemblee delle società di tutta Italia, salvi eventuali casi particolari ben descritti per esempio da in un’intervista a Carlo Munafò e Mario Notari pubblicata su questa rivista o in situazioni che sconsigliano, per motivi contingenti (accertamento dell’identità del presidente, antiriciclaggio, delicatezza dei temi, ecc.), l’adozione di questo prezioso snellimento adatto al XXI secolo.

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Assemblee ex art. 106, con il Milleproroghe avanti fino a luglio

Con la conversione in legge del Decreto Legge 30 dicembre 2021 n. 162 in materia di proroga di termini legislativi (cd Milleproroghe 2022), è stata prevista l’estensione al 31 luglio 2022 dell’applicabilità delle norme (art. 106, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27) sullo svolgimento delle assemblee delle S.P.A. e delle S.R.L..

Come anticipato da Federnotizie lo scorso 31 dicembre 2021 (quando venne pubblicato il DL), le predette assemblee potranno pertanto certamente continuare a essere tenute esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione fino al termine così prorogato.

Si conferma che il termine ultimo è ora riferito alle assemblee tenute e non a quelle convocate entro tale data.

Rimane quindi temporaneamente neutralizzato il dibattito sulla Massima 200 del Consiglio Notarile di Milano destinato a riaccendersi a partire dal 31 luglio.

La pandemia sembra allentare la sua presa, forse siamo davanti all’ultima proroga. Saranno mesi utili, si spera, per tornare ad una normalità ormai da troppo tempo dimenticata e per vedere se la verbalizzazione a distanza continui a tenere senza dover ricorrere a norme emergenziali.

Assemblee a distanza: si continua così fino a luglio

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021, il Decreto Legge 30 dicembre 2021 n. 228, portante Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, meglio conosciuto come Milleproroghe. Il decreto prevede, all’articolo 3, un’ulteriore proroga al 31 luglio 2022 del termine di cui all’articolo 106, comma 7 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27.

Questo il testo della norma: “Il termine di cui, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relativo allo svolgimento delle assemblee di società ed enti, è prorogato al 31 luglio 2022.”

Si potrà pertanto proseguire ad applicare, per altri sette mesi, le disposizioni emergenziali previste dall’articolo 106 e quindi quelle in tema di voto elettronico e per corrispondenza, quelle relative al consenso scritto e alla consultazione in forma scritta per le società a responsabilità limitata, quelle relative al rappresentante designato per le società quotate.

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Assemblee in teleconferenza oltre l’emergenza

Il Consiglio Notarile di Milano ha approvato la duecentesima Massima della commissione istituita per l’elaborazione di principi uniformi in tema di società, che qui pubblichiamo.

È una massima importante non solo perché il numero è tondo ma anche perché in qualche modo chiude, in prospettiva, il periodo delle assemblee emergenziali per aprire un periodo, a regime, nel quale le assemblee sempre più potranno sfruttare i vantaggi offerti dalle moderne tecniche di telecomunicazione.

Con tutta probabilità sarà una massima destinata a far discutere, ma nella discussione devono essere tenute ben presenti le parole della Ministra di Giustizia Marta Cartabia al recente Congresso Nazionale del Notariato.

“Ma proprio sulla pandemia vorrei fare una piccola riflessione. Anche in quella situazione, soprattutto nei momenti più drammatici, più bui, più chiusi di tutta la fase della pandemia voi notai avete rispettato il vostro dovere con dignità e onore, come dice la Costituzione, anche quando continuare a prestare il vostro servizio ha richiesto una grande abnegazione. Io ho apprezzato profondamente la flessibilità del notariato che, ancor prima degli interventi di emergenza, ha saputo reinventarsi, aprendo per esempio alla possibilità di organizzare le assemblee a distanza per le società di capitali e altri enti associativi. Un esempio della capacità di essere al servizio delle esigenze della collettività in modo assolutamente dinamico, moderno e sempre all’avanguardia.”

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Decreto Milleproroghe – Ancora in tema di termini di assemblee/riunioni degli enti non-profit

Non è stato facile tirare le fila e le conclusioni dal groviglio di date e di scadenze per le assemblee/riunioni degli organi collegiali degli enti non profit, ma forse, fino al 31 marzo prossimo, salvo modifiche in sede di conversione del D.L. 31 dicembre 2020 n. 183 (detto anche “Decreto milleproroghe”), possiamo stare tranquilli.

Partiamo dal D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con l. 24 aprile 2020 n. 27.

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15 ottobre… Pardòn, 31 dicembre… anzi no, 31 marzo… La telenovela delle assemblee in videoconferenza continua

Il 29 dicembre abbiamo dato conto dell’imminente scadenza dell’efficacia dell’art. 106 in tema di assemblee, rinviando la parola definitiva alla pubblicazione del Milleproroghe, che conoscevamo solo in bozza.

Adesso possiamo confermare che, ai sensi dell’art. 3, comma 6, del DL 183/2020 (pubblicato in GU lo stesso 31 dicembre 2020), l’art. 106 sarà efficace fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 31 marzo 2021.

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Assemblee in audio-videoconferenza. Diamo i numeri: 106, 187, 45, VIII

L’art. 106 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, ha salvato moltissime assemblee in questi mesi, consentendo di tenerle anche in casi disperati quali, per esempio:

  • soci positivi o in quarantena;
  • notaio positivo o in quarantena;
  • soci impossibilitati comunque a recarsi fuori Comune/Regione a causa delle limitazioni alla circolazione per le norme Covid-19;
  • soci semplicemente “pigri” (sempre che ci si possa permettere di definire tali dei lavoratori che non vogliono sprecare tempo e denaro per recarsi di persona dal notaio per dire che sì, vogliono davvero trasferire la sede sociale, come potrebbero tranquillamente dire stando davanti al PC o al telefono).

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Previsioni emergenziali in materia di assemblee degli enti del Libro I del codice civile e del terzo settore

È di pochi giorni fa la delibera del Consiglio dei Ministri (del 29 luglio 2020, pubblicata nella G.U. 30 luglio 2020, n. 190) che ha “prorogato, fino al 15 ottobre 2020, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” (stato d’emergenza originariamente dichiarato con del. 31 gennaio 2020, pubblicata nella G.U. 1° febbraio 2020, n. 26).

Tale circostanza riporta all’attualità quanto previsto dall’art. 73, co. 4, del d.l. 18/2020 (nel testo risultante a seguito della conversione in legge).

Questa disposizione, com’è noto, prevede che fino alla data di cessazione dello stato di emergenza “le associazioni private anche non riconosciute e le fondazioni, nonché le società, comprese le società cooperative ed i consorzi, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente”.

Lo scopo della norma è con tutta evidenza quello di consentire la riunione degli organi degli enti del Libro I del codice civile mediante mezzi di telecomunicazione anche nelle ipotesi in cui tale opzione non sia espressamente contemplata e regolamentata dai relativi statuti, con il chiaro intento di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19.

La previsione deve peraltro essere letta in combinato disposto con l’art. 106 del medesimo d.l. 18/2020 e, in particolare, con i commi 2 e 8-bis (quest’ultimo introdotto dalla legge di conversione), i quali recitano:

  • co. 2: “Con l’avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le mutue assicuratrici possono prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione; le predette società possono altresì prevedere che l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, quarto comma, 2479-bis, quarto comma, e 2538, sesto comma, del codice civile, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.”;
  • co. 8-bis: “Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle associazioni e alle fondazioni diverse dagli enti di cui all’articolo 104, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117”.

Occorre dunque verificare in che misura le previsioni degli artt. 73 e 106 si intersechino e quali siano i rispettivi ambiti di applicazione. Una lettura piana delle norme porterebbe a ritenere che la disciplina dell’art. 73, co. 4 si applichi all’ambito residuale degli enti di cui all’articolo 104, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (e, cioè, enti con la qualifica di Onlus, Odv e Aps), testualmente esclusi dall’ambito applicativo dell’art. 106.

L’estensione della disciplina dell’art. 106 a tutte le altre associazioni e fondazioni avrebbe allora il senso di consentire, in aggiunta a quanto già previsto dall’art. 73: (i) il voto in via elettronica o per corrispondenza, e (ii) che presidente e segretario/notaio non si trovino necessariamente nello stesso luogo in caso di riunioni svolte con mezzi di telecomunicazione.

Preme evidenziare come le concessioni dell’art. 106 operino non solo in assenza di previsioni statutarie ma, letteralmente, anche in deroga a eventuali previsioni contrarie. Stando dunque al tenore letterale delle disposizioni qui considerate, l’eventuale clausola statutaria di Onlus, Odv e Aps che espressamente vietasse il voto in via elettronica o per corrispondenza o che imponesse la necessaria compresenza fisica di segretario e presidente della riunione non potrebbe in alcun modo essere superata.

Il che probabilmente potrebbe apparire non del tutto ragionevole alla luce delle particolari finalità di interesse generale che gli enti indicati all’articolo 104, comma 1, del codice del terzo settore devono necessariamente perseguire; finalità queste che potrebbero giustificare, per contro, maggiori aperture.

Potrebbe, comunque, essere indagata la via di superare il dato letterale dell’art. 106 (almeno nelle ipotesi in cui lo statuto sia silente al riguardo) sostenendo che la norma non avrebbe fatto altro se non codificare e rendere espliciti principi già comunque ricavabili dal sistema (e riferibili non solo all’ambito delle società ma anche a quello degli enti del primo libro).

Il tentativo pare più semplice con riguardo alla non necessità della compresenza di segretario verbalizzante e presidente della riunione, non rivenendosi nell’ordinamento alcuna norma che lo imponga, come ampiamente illustrato nella recente massima n. 187 del Consiglio Notarile di Milano. In assenza di una previsione espressa, appare forse meno agevole affermare l’ammissibilità del sistema del voto in via elettronica o per corrispondenza, considerata l’incidenza che tale opzione avrebbe sulla piena attuazione del principio di collegialità.

Preme segnalare, da ultimo, che sul punto è intervenuto lo studio CNN di D. Boggiali, Emergenza COVID-19. Le disposizioni in materia di enti del Libro I del codice civile e del terzo settore nella legge di conversione del Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (DL Cura Italia), pubblicato nel notiziario CNN del 4 maggio 2020.

Tale studio, da un lato, ha fornito una lettura degli artt. 73 e 106 in chiave di complementarietà, escludendo quindi una contrapposizione contenutistica tra le due disposizione; dall’altro lato, ha ritenuto che queste siano applicabili alle riunioni di tutti i diversi tipi di organi collegiali di società e di enti del libro I del codice civile, indipendentemente dall’esistenza di apposita regolamentazione statutaria in tal senso.