Quella delle agevolazioni “prima casa” è materia in continua evoluzione.
All’Ordinanza della Cassazione, n. 14740/2017, pubblicata il 13 giugno 2017, commentata da chi scrive su Federnotizie dell’11 settembre scorso con la quale la Corte enuncia il principio secondo cui la titolarità di un immobile acquistato fruendo dei benefici “prima casa”, per quanto ritenuto dal contribuente inidoneo a realizzare i suoi concreti bisogni abitativi, preclude allo stesso di avvalersi nuovamente delle agevolazioni per l’acquisto di un’altra abitazione, fa seguito la Risoluzione AE, n. 107 del 1° agosto 2017, che stabilisce che qualora per effetto di un evento sopravvenuto, nella specie l’evento sismico, si verifichi una inidoneità oggettiva all’utilizzo abitativo dell’immobile agevolato posseduto, il contribuente, ricorrendone le altre condizioni, può fruire nuovamente dei benefici per l’acquisto di un’altra abitazione. Continua a leggere