Si conclude il 30 ottobre 2023 il lungo periodo di sospensione dei termini previsti dalla nota II-bis art. 1 Tariffa parte prima DPR 131/1986 (testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro) e dall’art. 7 L. 448/1998 per l’acquisto della “prima casa” e per l’applicazione del relativo credito di imposta.
I predetti termini ricominceranno quindi a decorrere dal 31 ottobre 2023.
La legislazione emergenziale che si è susseguita durante il periodo della pandemia da Sars-CoV-2 (Covid 19) aveva previsto la sospensione dei citati termini come segue:
- dapprima per il periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 ed il 31 dicembre 2020 in forza dell’art. 3, comma 5-septies del D.L. 228/2021, che era intervenuto sull’articolo 24 del D.L. 23/2020;
- tale termine era poi stato prorogato al 31 dicembre 2021 in forza dell’art. 3, comma 11-quinquies del D.L. 183/2020;
- altra proroga aveva portato il termine finale della sospensione al 31 marzo 2022, in forza dell’art. 3 comma 5-septies della Legge n. 15/2022 (e dal 1°aprile 2022 i termini avevano quindi ricominciato a decorrere);
- l’art. 3 comma 10-quinquies del D.L. n. 198/2022, così come modificato dalla legge di conversione n. 14/2023, ha infine previsto una nuova sospensione retroattiva dei termini relativi alle agevolazioni prima casa per il periodo compreso tra il 1° aprile 2022 ed il 30 ottobre 2023.