Esame delle Risposte AgE n. 297/2025 e n. 314/2025
A cura di Elena Peperoni e Massimo Caccavale
1. Premessa
L’art. 1, comma 116, della legge di Bilancio 2025[1] – che, come è noto, ha modificato (a far corso dal 1° gennaio 2025) il comma 4 bis[2] della Nota II bis dell’art. 1, Tariffa/1 D.P.R. n. 131/1986 (introdotto dall’art. 1, comma 55, della Legge di stabilità 2016[3]), ampliando da uno a due anni il termine per alienare la prima casa[4] preposseduta, per mantenere l’agevolazione prima casa richiesta in sede di acquisto di una nuova prima casa[5]– ha ingenerato, da subito, non poca confusione tra gli operatori del diritto ed i contribuenti, come testimoniano i numerosi interpelli sottoposti all’Amministrazione Finanziaria, dopo detta modifica.
La questione più controversa riguarda la portata dell’innovazione normativa: se il biennio introdotto per la alienazione della prima casa preposseduta possa essere esteso, per interpretazione, alle altre fattispecie collegate alla disciplina “prima casa” — e, segnatamente, al termine per fruire del credito d’imposta in caso di riacquisto o al termine per evitare la decadenza in caso di alienazione infraquinquennale — per le quali il testo legislativo è rimasto ancorato al termine annuale (art. 7, comma 1, L. n. 448/1998 e comma 4 della Nota II‑bis).
