«E’ contraria, ai sensi dell’art. 31, lett. f, dei principi di deontologia professionale dei notai, la presenza frequente del notaio presso recapiti stabili di organizzazioni per rogare, trattandosi di un comportamento idoneo a turbare le condizioni che ne assicurano l’imparzialità e visto come un concorso consapevole del notaio a una scelta etero diretta del professionista. Il dovere d’imparzialità del notaio, infatti, va inteso in termini di astensione da comportamenti che, in via preventiva e di garanzia dell’immagine della categoria, influiscono sulla designazione del professionista» (Cass. 12-2- 2020 n. 3458).
Massima dura, che ricalca e inasprisce, per l’applicazione che ne prospetta, il tenore testuale della pur già rigorosa norma deontologica in vigore (“Viola il dovere di imparzialità il notaio che svolge ricorrenti prestazioni presso soggetti terzi, organizzazioni o studi professionali”), norma peraltro anche in prospettiva ribadita nell’irrealizzata proposta di riforma dei Principi di deontologia professionale, che anzi estendeva (e forse eccessivamente se si trattava di tutelare “l’indipendenza e l’imparzialità”) l’inibizione anche a tutti i “luoghi di lavoro, di riposo, di svago e in generale luoghi pubblici o aperti al pubblico” – sempre che, ovviamente, non sussistano “specifiche esigenze dei singoli utenti”. Continua a leggere