Il DL n. 73 del 25 maggio 2021, cosiddetto “Sostegni-bis”, recante misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 25 maggio 2021) prevede all’art. 64[1] alcune misure volte a favorire l’acquisto della casa d’abitazione. In particolare, le disposizioni di maggiore interesse notarile previste dalla nuova norma sono le seguenti:
A) Esenzione dalle imposte di registro ipotecarie e catastali per l’acquisto di “prime case”
Il comma 6 dell’art. 64 del DL in oggetto prevede in particolare che gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di “prime case” di abitazione, a eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, come definite dalla nota II-bis all’articolo 1, della tariffa, parte prima, allegata al DPR 131/1986, e gli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione relativi alle stesse sono ESENTI dall’imposta di registro e dalle imposte ipotecaria e catastale, prevedendo però che tale esenzione sia applicabile al ricorrere di entrambe le seguenti circostanze:
- gli acquirenti dei predetti immobili non abbiano ancora compiuto trentasei anni di età nell’anno in cui l’atto è stipulato;
- gli acquirenti medesimi abbiano un valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 40.000,00 Euro annui.