On.le TRIBUNALE DI MESSINA
Ricorso ai sensi dell’art. 2674 bis c.c. avverso trascrizione con riserva.
Il sottoscritto Giovanni Liotta, notaio in XXX, con studio in XXX, via YYY, ove elegge domicilio agli effetti del presente ricorso, pec giovanni.liotta@postacertificata.notariato.it, propone ricorso avverso la trascrizione effettuata con riserva ai sensi dell’art. 2674 bis c.c. in data 19 aprile 2017 ai nn. 9263/7104 dall’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale delle Entrate di Messina – Ufficio Provinciale Territorio – Servizio di Pubblicità Immobiliare di Messina, con sede in Messina, via F.lli Bandiera snc, email pubblica dp.messina.uptmessina@agenziaentrate.it.
A tal fine il sottoscritto espone quanto segue:
- in data 7 aprile 2017 ha ricevuto un atto pubblico di donazione tra i signori xxxx e i di lei figli e tra loro fratelli yyyy, relativo all’appartamento sito in Messina, da essi ereditato ex lege dal defunto coniuge e padre zzzz; in detto atto la madre, riservandosi l’usufrutto vitalizio sulla quota di 6/9 indivisi, ha donato la (nuda) proprietà per la quota indivisa di 4/6 in parti uguali ai figli; si precisa per quanto consta al sottoscritto, che il detto bene costituiva l’unico immobile ereditario ed era la casa adibita a residenza familiare e di tale ultimo profilo vi è evidenza documentale;
- in data 19 aprile 2017 è stato eseguito l’invio agli uffici competenti di copia autentica del detto atto di donazione e della documentazione a corredo inclusa la nota di trascrizione, mediante il cosiddetto Modello Unico Informatico – MUI – per le formalità di registrazione, trascrizione e voltura, con richiesta anche di trascrizione a titolo di accettazione tacita d’eredità ai sensi dell’art. 2648, comma 3, c.c. e, pertanto, “contro” il defunto e “a favore” dei suoi eredi sopra indicati;
- in particolare con la formalità del 19 aprile 2017 nn. 9263/7104, sopra indicata, il Conservatore dei R.R.I.I. di Messina, su richiesta del sottoscritto ha eseguito la trascrizione con riserva, e avendo “gravi e fondati dubbi sulla trascrivibilità” dell’atto anche quale “accettazione tacita d’eredità”;
- le motivazioni verbalmente riferite dal Conservatore, circa i detti gravi e fondati dubbi, attengono alla circostanza che la donazione in discorso costituirebbe sì titolo per la trascrizione di accettazione tacita d’eredità per la madre donante ma non anche per i figli donatari per i quali nessun elemento che importi la suddetta accettazione tacita risulterebbe dalla donazione; il Conservatore avrebbe, pertanto, certamente trascritto ai sensi dell’art. 2648 c.c. ove la nota di trascrizione per accettazione tacita d’eredità fosse stata predisposta “a favore” del coniuge donante e “contro” il defunto” per la proprietà della quota da ella ereditata.
Il sottoscritto ritiene, di contro, che vi siano nel caso di specie e senza alcuna pretesa di generalizzare la soluzione del medesimo ad altri casi, i presupposti per la trascrizione di cui all’art. 2648, comma 3, c.c. proprio per come la relativa nota è stata predisposta e, pertanto, a favore di tutti i coeredi del defunto e contro quest’ultimo per l’intera quota indivisa di proprietà del defunto caduta in successione.
Di ciò si cercherà di dare prova qui di seguito, con considerazioni specifiche del caso concreto ma dedicando prima poche righe, funzionali al ragionamento, alla nozione di accettazione tacita d’eredità e alla sua trascrizione. Le norme di riferimento sono l’art. 476 c.c. e il citato comma 3 dell’art. 2648 c.c. Continua a leggere