Il concetto di abitabilità degli edifici fa ingresso nel nostro ordinamento con l’art. 221, primo comma, del regio decreto 27 luglio 1934, n° 1265 (testo unico delle leggi sanitarie), secondo il quale gli edifici urbani o rurali, o parti di essi, di nuova costruzione, oppure già esistenti ma oggetto di ricostruzione o sopraelevazione, ovvero di modificazioni che comunque possono influire sulle condizioni di salubrità, non possono essere abitati senza autorizzazione del podestà, il quale la concede quando, previa ispezione dell’ufficiale sanitario o di un ingegnere a ciò delegato, risulti che la costruzione sia stata eseguita in conformità del progetto approvato, che i muri siano convenientemente prosciugati e che non sussistano altre cause di insalubrità.
di Paolo Tonalini notaio