Tabella riassuntiva delle limitazioni all’uso del contante

a cura di Clara Trimarchi

testo in vigore dell’art. 49,

COMMA 1, D.Lgs. 231/2007

PERIODO DI VIGENZA PROVVEDIMENTO LEGISLATIVO
1. E’ vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al  portatore  in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo  tra  soggetti diversi,   quando   il   valore   oggetto   di   trasferimento, e’ complessivamente pari o superiore a 3.000 euro. Il trasferimento  e’ vietato anche quando e’ effettuato con piu’ pagamenti inferiori alla soglia che appaiono  artificiosamente  frazionati.  Il  trasferimento puo’ tuttavia  essere  eseguito  per  il  tramite  di  banche,  Poste italiane  S.p.a.,  istituti  di  moneta  elettronica  e  istituti  di pagamento, questi ultimi quando prestano servizi di pagamento diversi da quelli di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), numero 6),  del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.  11.  Per il  servizio  di rimessa di denaro di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b),  numero 6), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, la soglia  e’  di euro mille.

1-bis Per la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in  valuta svolta dai soggetti iscritti  nella  sezione  prevista  dall’articolo 17-bis del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, il  limite  di cui al comma 1 e’ di euro tremila.

Testo in vigore dal: 1-1-2016   La L. 28 dicembre 2015, n. 208 ha disposto  (con  l’art.  1,  comma 898) che al comma 1, primo periodo, del presente articolo “le parole: «euro mille» sono sostituite dalle seguenti: «euro tremila»”.
 1. E’ vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti  di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al  portatore  in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo  tra  soggetti diversi, quando   il   valore   oggetto   di   trasferimento, e’ complessivamente pari o superiore a 1.000 euro. Il trasferimento  e’ vietato anche quando e’ effettuato con piu’ pagamenti inferiori alla soglia che appaiono  artificiosamente  frazionati.  Il  trasferimento puo’ tuttavia  essere  eseguito  per  il  tramite  di  banche,  Poste italiane  S.p.a.,  istituti  di  moneta  elettronica  e  istituti  di pagamento, questi ultimi quando prestano servizi di pagamento diversi da quelli di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), numero 6),  del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11.

1-bis Per la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in  valuta svolta dai soggetti iscritti  nella  sezione  prevista  dall’articolo 17-bis del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, il  limite  di cui al comma 1 e’ di 2.500 euro.

Testo in vigore dal: 1-1-2014

al: 31-12-2015

  Il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato  dalla  L.  27  dicembre 2013, n. 147 ha disposto (con l’art. 12, comma 1.1) che “In deroga   a quanto stabilito dal comma  1,  i  pagamenti  riguardanti  canoni  di locazione di unita’ abitative, fatta eccezione per quelli di alloggi di edilizia    residenziale pubblica, sono corrisposti obbligatoriamente, quale ne sia l’importo, in forme e  modalita’  che escludano l’uso del contante e ne assicurino la tracciabilita’  anche ai fini della asseverazione dei patti contrattuali per  l’ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali da parte del locatore  e  del conduttore“.
 1. E’ vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti  di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al  portatore  in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo  tra  soggetti diversi,   quando   il   valore   oggetto   di   trasferimento, e’ complessivamente pari o superiore a 1.000 euro. Il trasferimento  e’ vietato anche quando e’ effettuato con piu’ pagamenti inferiori  alla soglia che appaiono  artificiosamente  frazionati.  Il  trasferimento puo’ tuttavia essere eseguito  per  il  tramite  di  banche,  Poste italiane S.p.a., istituti  di  moneta  elettronica  e  istituti  di pagamento, questi ultimi quando prestano servizi di pagamento diversi da quelli di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), numero 6),  del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11.

1-bis Per la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in  valuta svolta dai soggetti iscritti  nella  sezione  prevista  dall’articolo 17-bis del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, il  limite  di cui al comma 1 e’ di 2.500 euro.

Testo in vigore dal: 17-10-2012 al: 31-12-2013 Il D.lgs 19 settembre 2012, n. 169 (in G.U. 02/10/2012, n. 230), nel modificare l’art. 27, comma 1 del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141 (in S.O. n. 212 relativo alla G.U. 4/9/2010, n. 207), ha conseguentemente disposto (con l’art. 18, comma 1) la modifica dell’art. 49, commi 1 e 15; nel modificare l’art. 27, comma 1-ter del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141 (in S.O. n. 212 relativo alla G.U. 4/9/2010, n. 207), ha conseguentemente disposto (con l’art. 18, comma 2) la modifica dell’art. 49, commi 5,6 e 7.

 

1. E’ vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al  portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo  tra  soggetti diversi,   quando   il   valore   oggetto di trasferimento, e’ complessivamente pari o superiore a  1.000 euro. Il trasferimento  e’ vietato anche quando e’ effettuato con piu’ pagamenti inferiori alla soglia che appaiono  artificiosamente  frazionati.  Il  trasferimento puo’ tuttavia essere eseguito per il tramite di banche,  istituti  di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A. (7) (10) (11) (12)

1-bis Per la negoziazione a pronti  di  mezzi  di  pagamento  in valuta  svolta  dai  soggetti   iscritti   nella   sezione   prevista dall’articolo 17-bis del decreto legislativo 13 agosto 2010, n.  141, il limite di cui al comma 1 e’ di 2.500 euro.

Testo in vigore dal: 2-10-2012 al: 16-10-2012 Il D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169 (in G.U. 02/10/2012, n.230) ha disposto (con l’art. 33, comma 1) la modifica dell’art. 49, comma 1-bis.
1. E’ vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al  portatore  in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo  tra soggetti diversi,   quando   il   valore   oggetto   di   trasferimento, e’ complessivamente pari o superiore a 1.000 euro. Il trasferimento  e’ vietato anche quando e’ effettuato con piu’ pagamenti inferiori  alla soglia che appaiono artificiosamente  frazionati.  Il  trasferimento puo’ tuttavia essere eseguito per il tramite di banche,  istituti  di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A. Testo in vigore dal: 29-4-2012 al: 1-10-2012  Il D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla  L. 26 aprile 2012, n.44, ha disposto (con l’art. 3, comma  1)  che  “Per l’acquisto di beni e di prestazioni di  servizi  legate  al  turismo effettuati presso soggetti di cui  agli  articoli  22  e  74-ter  del decreto del Presidente della Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633, dalle persone fisiche di cittadinanza diversa da  quella  italiana  e comunque diversa da quella  di  uno  dei  paesi  dell’Unione  europea ovvero dello Spazio economico europeo, che  abbiano  residenza  fuori dal territorio dello Stato, il limite per il trasferimento di  denaro contante di cui all’articolo 49, comma 1, del decreto legislativo  21 novembre 2007, n. 231, e’ elevato a 15.000 euro a condizione  che  il cedente del bene o il prestatore del servizio  provveda  ai  seguenti adempimenti:

a) all’atto dell’effettuazione dell’operazione acquisisca fotocopia del passaporto del cessionario o  del  committente  nonche’  apposita autocertificazione di quest’ultimo, ai  sensi  dell’articolo  47  del

testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445,  attestante  che  non  e’ cittadino italiano ne’ cittadino di uno dei Paesi dell’Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo e che ha la residenza fuori del territorio dello Stato;

b) nel primo giorno feriale successivo a  quello  di  effettuazione dell’operazione versi  il  denaro  contante  incassato  in  un  conto corrente intestato al cedente o al  prestatore  presso  un  operatore

finanziario, consegnando a quest’ultimo copia della  ricevuta  della comunicazione di cui al comma 2″.

Ha inoltre disposto (con l’art.3, comma 2) che “La disposizione  di cui al comma 1 opera a condizione che i cedenti o  i  prestatori  che intendono aderire  alla  disciplina  del  presente  articolo inviino apposita  comunicazione  preventiva,   anche   in   via   telematica, all’Agenzia delle entrate secondo le modalita’ ed i termini stabiliti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia stessa, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto.

Nella comunicazione dovra’ essere indicato il conto che  il  cedente del bene o il prestatore del servizio intende utilizzare”.

 1. E’ vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti  di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al  portatore  in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo  tra soggetti diversi,   quando   il   valore   oggetto   di   trasferimento, e’ complessivamente pari o superiore a 1.000 euro. Il trasferimento  e’ vietato anche quando e’ effettuato con piu’ pagamenti inferiori  alla soglia che appaiono artificiosamente  frazionati.  Il  trasferimento puo’ tuttavia essere eseguito per il tramite di banche,  istituti  di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A. Testo in vigore dal:28-12-2011

al: 28-4-2012

  Il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, ha disposto (con l’art. 12, comma 1) che “Le limitazioni all’uso del contante e dei titoli al  portatore,  di cui all’articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13, del decreto  legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono adeguate   all’importo  di  euro  mille […]. Non costituisce infrazione la  violazione  delle  disposizioni previste dall’articolo 49, commi 1,  5,  8,  12  e  13,  del  decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231,  commessa  nel  periodo  dal  6 dicembre 2011 al 31 gennaio  2012  e  riferita  alle  limitazioni  di importo introdotte dal presente comma”.
  1. E’ vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti  di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al  portatore  in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo  tra soggetti diversi,   quando   il   valore   oggetto   di   trasferimento,    e’ complessivamente pari o superiore a 2.500 euro. Il trasferimento  e’ vietato anche quando e’ effettuato con piu’ pagamenti inferiori  alla soglia che appaiono artificiosamente  frazionati.  Il  trasferimento puo’ tuttavia essere eseguito per il tramite di banche,  istituti  di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A. Testo in vigore dal:17-9-2011

al: 27-12-2011

  Il D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni  dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, ha disposto  (con l’art. 2, comma 4) che “A  fini  di  adeguamento  alle  disposizioni adottate   in   ambito comunitario  in  tema  di  prevenzione  dell’utilizzo   del   sistema finanziario  a  scopo  di riciclaggio  dei  proventi  di   attivita’ criminose e di finanziamento del terrorismo, le   limitazioni  all’uso del contante e dei titoli al portatore, di cui all’articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13, del decreto legislativo 21 novembre 2007,  n.  231, sono adeguate all’importo di euro duemilacinquecento“.
 1. E’ vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti  di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al  portatore  in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo  tra soggetti diversi,   quando   il   valore   oggetto   di   trasferimento, e’ complessivamente pari o superiore a 5.000 euro. Il trasferimento  e’ vietato anche quando e’ effettuato con piu’ pagamenti inferiori  alla soglia che appaiono artificiosamente  frazionati.  Il  trasferimento puo’ tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A. Testo in vigore dal: 31-7-2010

al: 16-9-2011

  Il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con  modificazioni  dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, ha disposto con l’art. 20, comma  1)  che “A  fini  di  adeguamento  alle  disposizioni adottate   in   ambito comunitario  in  tema  di  prevenzione  dell’utilizzo   del   sistema finanziario  a  scopo  di riciclaggio  dei  proventi  di   attivita’ criminose e di finanziamento del terrorismo, le limitazioni  all’uso del contante e dei titoli al portatore, di cui all’articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13, del decreto legislativo 21 novembre 2007,  n.  231, sono adeguate all’importo di euro cinquemila“.
  1. E’ vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti  di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al  portatore  in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo  tra  soggetti diversi,  quando  il  valore oggetto   di   trasferimento, e’ complessivamente pari o superiore a 12.500 euro. Il trasferimento e’ vietato anche quando e’ effettuato con  piu’  pagamenti  inferiori alla  soglia   che   appaiono   artificiosamente   frazionati.  Il trasferimento puo’ tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A. Testo in vigore dal: 4-11-2009 al: 30-7-2010 Il D.L. 25 settembre 2009, n. 151 (in G.U. 03/11/2009, n.256) ha disposto (con l’art. 29 comma 1, lettera a)) la modifica dell’art. 49 comma 1; (con l’art. 29, comma 1, lettera b)) la modifica dell’art. 49, comma 14.
  1. E’ vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al  portatore  in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo  tra  soggetti diversi, quando il valore dell’operazione, anche  frazionata, e’ complessivamente pari o superiore a 12.500 euro. Il trasferimento puo’ tuttavia essere eseguito per il tramite di banche,  istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A. Testo in vigore dal: 22-8-2008 al: 3-11-2009 Il D.L. 25 giugno 2008, n. 112 (in SO n.152, relativo alla G.U. 25/06/2008, n.147) convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 (in S.O. n. 196, relativo alla G.U. 21/8/2008, n. 195) ha disposto (con l’art. 32) la modifica dell’art. 49 commi 1, 5, 8, 12, 13 e 10.
  1. E’ vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al  portatore  in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo  tra  soggetti diversi, quando il valore dell’operazione, anche frazionata, e’ complessivamente pari o superiore a 5.000 euro. Il trasferimento puo’ tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A. Testo in vigore dal: 29-12-2007 al: 21-8-2008 D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231

 

 

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Tabella riassuntiva delle limitazioni all’uso del contante ultima modifica: 2016-03-07T07:52:27+01:00 da Redazione Federnotizie
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