Si riporta la tabella con le percentuali di calcolo, ai fini fiscali, dell’USUFRUTTO e della NUDA PROPRIETÀ, in vigore dal 1° gennaio 2020, a seguito dell’intervenuta variazione del tasso legale di interessi (passato dallo 0,8% allo 0,05%) giusta decreto Ministero dell’Economia e Finanze 12 dicembre 2019, (pubblicato nella G.U. n. 293 del 14 dicembre 2019), percentuali calcolate avuto riguardo al prospetto dei coefficienti approvato con decreto Ministero dell’Economia e Finanze 20 dicembre 2019 (pubblicato in G.U. n. 304 del 30 dicembre 2019);
nella Tabella, in relazione alle fasce di età dell’USUFRUTTUARIO (anni già compiuti), vengono riportate le percentuali, rispetto al valore della piena proprietà, da riferire rispettivamente all’usufrutto ed alla nuda proprietà (esempio: usufruttuario anni 62 compiuti; valore piena proprietà €. 100.000,00; valore usufrutto 55%= €. 55.000,00.; valore nuda proprietà 45%=€. 45.000,00).
Dette percentuali sono rimaste invariate (nonostante la modifica del tasso legale e dei coefficienti) rispetto a quelle in vigore nel 2019.
Età usufruttuario | Valore usufrutto | Valore nuda proprietà |
da 0 a 20 | 95% | 5% |
da 21 a 30 | 90% | 10% |
da 31 a 40 | 85% | 15% |
da 41 a 45 | 80% | 20% |
da 46 a 50 | 75% | 25% |
da 51 a 53 | 70% | 30% |
da 54 a 56 | 65% | 35% |
da 57 a 60 | 60% | 40% |
da 61 a 63 | 55% | 45% |
da 64 a 66 | 50% | 50% |
da 67 a 69 | 45% | 55% |
da 70 a 72 | 40% | 60% |
da 73 a 75 | 35% | 65% |
da 76 a 78 | 30% | 70% |
da 79 a 82 | 25% | 75% |
da 83 a 86 | 20% | 80% |
da 87 a 92 | 15% | 85% |
da 93 a 99 | 10% | 90% |
Oltre | non previsto | non previsto |
Calcolo rendita (o pensione) perpetua, a tempo indeterminato o a tempo determinato
L’art. 1 del decreto Ministero dell’Economia e Finanze 20 dicembre 2019 (pubblicato in G.U. n. 304 del 30 dicembre 2019) fissa anche i nuovi “valori multipli” da utilizzare per il calcolo delle rendite (o pensioni) perpetue, a tempo indeterminato o determinato, in relazione a quanto prescritto dall’art. 46, c. 2, lett. a) e b) del Testo Unico in materia di imposta di registro (DPR 26.4.1986 n. 131) e dall’art 17, c. 1, lett. a) e b) del testo Unico in materia di imposta di successione e donazione (Decreto legislativo 31.10.1990 n. 346):
- rendita o pensione perpetua o a tempo indeterminato: il valore è pari a 2000 volte l’annualità;
- rendita o pensione a tempo determinato: il valore è pari al valore attuale dell’annualità calcolato al saggio legale di interesse (dal 1° gennaio 2020 pari allo 0,05% annuo), in nessun caso superiore a 2000 volte l’annualità.
Decorrenza dei nuovi coefficienti
L’art. 2 del decreto Ministero dell’Economia e Finanze 20 dicembre 2019 (pubblicato in G.U. n. 304 del 30 dicembre 2019) dispone che le disposizioni relative ai nuovi coefficienti e criteri per la determinazione del valore dell’usufrutto o della rendita si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi e alle donazioni fatte a decorrere dal 1 gennaio 2020.

AUTORE

Notaio in Vicenza, ha iniziato l’attività notarile nel 1986. Svolge docenza presso la Scuola del Notariato del Comitato Triveneto di Padova.