Stop ai contanti oltre i 1000 euro

NOVITA'A decorrere dal giorno 1° gennaio 2022 diventerà operativa la seconda riduzione dell’importo massimo consentito per il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche già prevista dall’art. 49, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 231/ 2007, così come modificato dall’art. 18 del D.L. 124/ 2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 157/2019 (pubblicata nella G.U. n. 301 del 24 dicembre 2019).

Tale soglia che fino al 31 dicembre 2021 era già stata ridotta e fissata ad euro 2.000,00 diminuirà ulteriormente dal 1 gennaio 2022 e pertanto da tale data sarà vietato il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in Euro o in valuta estera, come sopra indicato, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a Euro 1.000,00.

In conseguenza della sopra evidenziata modifica al regime dell’utilizzo del contante, e in correlazione con la stessa, l’art. 63 del D.lgs. 231/2007, in tema di violazioni ed inosservanza delle disposizioni di cui al Titolo III dello stesso D.lgs., prevede che per le violazioni commesse e contestate dal giorno 1 gennaio 2022 il minimo edittale, applicabile ai sensi del comma 1 del citato art. 63, è fissato ad Euro 1.000,00, fermo restando l’importo massimo applicabile già previsto in Euro 50.000,00, mentre per le violazioni aventi ad oggetto importi inferiore ad Euro 30.000,00 resta ferma la previsione della sanzione minima in misura pari al 10 per cento dell’importo trasferito in violazione della citata disposizione, misura peraltro applicabile qualora ricorrano le circostanze di minore gravità della violazione, accertate ai sensi dell’articolo 67 del medesimo D.lgs. 231/2007.

Si segnala inoltre, in connessione all’entrata in vigore della sopra indicata ulteriore riduzione della soglia massima di riferimento per l’utilizzo del contante, che per incentivare maggiormente l’utilizzo dei pagamenti elettronici, il legislatore con il DL 73/2021, convertito con modificazioni dalla L. 106/2021 (in S.O. n. 25, relativo alla G.U. 24/07/2021, n. 176) ha previsto, all’art. 11-bis, l’introduzione del nuovo comma 1-ter dell’articolo 22 del DL 124/2019, convertito, con modificazioni, dalla Legge 157/2019, così prevedendo che per le commissioni maturate nel periodo dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022, il credito d’imposta di cui al comma 1 del medesimo articolo (credito di imposta pari al 30% delle commissioni addebitate dagli intermediari per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’art. 7, comma 6, del DPR 605/73, nonché per le transazioni effettuate mediante altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili, credito di imposta spettante per le commissioni dovute in relazione a cessioni di beni/prestazioni di servizi effettuate nei confronti di consumatori finali dal giorno 1 luglio 2020 a condizione che i ricavi e i compensi relativi all’anno d’imposta precedente non superino l’ammontare di Euro 400.000,00) è incrementato al 100 per cento delle commissioni, nel caso in cui gli esercenti attività’ di impresa, arte o professione, che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi nei confronti di consumatori finali, adottino strumenti di pagamento elettronico, nel rispetto delle caratteristiche tecniche da stabilire con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, collegati agli strumenti di cui all’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 127/2015, ovvero strumenti di pagamento evoluto di cui al comma 5-bis del predetto articolo.

Il medesimo art. 11-bis DL 73/2021 ha altresì introdotto il nuovo art. 22-bis nel citato DL 124/2019, prevedendo un credito d’imposta per l’acquisto, il noleggio o l’utilizzo di strumenti che consentono forme di pagamento elettronico e per il collegamento con i registratori telematici). Agli esercenti attività di impresa, arte o professione che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi nei confronti di consumatori finali e che, tra il 1° luglio 2021 e il 30 giugno 2022, acquistano, noleggiano o utilizzano strumenti che consentono forme di pagamento elettronico, nel rispetto delle caratteristiche tecniche da stabilire con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, collegati agli strumenti di cui all’articolo 2, comma 3, del D.lgs. 127/2015, spetta un credito d’imposta, parametrato al costo acquisto, di noleggio o di utilizzo degli strumenti stessi, nonché alle spese di convenzionamento ovvero alle spese sostenute per il collegamento tecnico tra i predetti strumenti. Il credito d’imposta in parola spetta, nel limite massimo di spesa di 160,00 Euro per soggetto, nelle seguenti misure: a) 70 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d’imposta precedente siano di ammontare non superiore a 200.000,00 Euro; b) 40 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d’imposta siano di ammontare superiore a 200.000,00 euro e fino a 1 milione di Euro; c) 10 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d’imposta precedente siano di ammontare superiore a 1 milione di Euro e fino a 5 milioni di Euro.

Tale credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del D.lgs. 241/1997, successivamente al sostenimento della spesa e dev’essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo. Il predetto credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al DPR 917/1986.

 

Stop ai contanti oltre i 1000 euro ultima modifica: 2021-12-31T08:30:28+01:00 da Annalisa Annoni
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